Un flop la querela temeraria dell’ex consigliera comunale di Foggia, Liliana Iadarola che aveva denunciato alcuni giornali (compreso l’Immediato) per gli articoli del 2021 sugli scandali giudiziari a Palazzo di Città. Tutto archiviato come deciso dalla gip Francesca Mannini che ha bocciato l’opposizione di Iadarola alla richiesta di archiviazione del pm.
“I pezzi di cronaca – riporta il provvedimento della giudice – riportarono stralci di trascrizioni delle conversazioni intercettate tra la querelante stessa e il compagno Fabio Delli Carri (indagato di recente per le minacce al Foggia Calcio, ndr) nell’ambito del procedimento penale a carico di quest’ultimo”.
La gip ha ricordato che “le pubblicazioni riguardarono presunte richieste e sollecitazioni da parte di Delli Carri alla Iadarola affinché quest’ultima, in forza del ruolo pubblico ricoperto, impedisse il potenziamento del sistema di videosorveglianza della città di Foggia evitando l’installazione di ulteriori telecamere”.
La querela risulta del tutto infondata semplicemente perché i giornalisti si limitarono a pubblicare passaggi di atti giudiziari: “Analizzando il contenuto degli articoli incriminati e le fonti dalle quali provengono le notizie è possibile ritenere che i giornalisti abbiano riprodotto, in maniera fedele, le parti degli atti giudiziari utilizzati per redigere i pezzi di cronaca. Quanto appena detto è sufficiente per affermare l’irrilevanza, sul piano penale, della condotta dei professionisti”. Per questo la giudice ha richiamato, tra le tante, anche una recente sentenza della Cassazione che sul punto è sempre stata costante nel suo orientamento.
Il diritto-dovere di informare i cittadini
Solo pochi mesi fa, la Corte Suprema di Cassazione, V Sezione penale, ha bocciato sonoramente anche un’altra querela, ovvero quella presentata dagli ex commissari straordinari del Comune di Manfredonia contro l’Immediato. Ad ottobre 2023 i giudici hanno stabilito che la testata non ha mai diffamato nessuno, pubblicò semplicemente una determina di liquidazione delle spese sostenute dai commissari, evidenziandone l’esosità, a fronte del sostanziale immobilismo amministrativo. Il sostituto procuratore, in udienza, ha autorevolmente sottolineato i passaggi del ricorso in cui si faceva riferimento al diritto – dovere della stampa di informare i cittadini, e alla doverosa prudenza dell’autorità giudiziaria nel procedere nei confronti dei giornalisti. Tranciante la sentenza: il fatto non sussiste. In buona sostanza, mancava l’elemento oggettivo dell’offesa.
Peccato che spesso e volentieri, pur in presenza di articoli di giornale che ripropongono fedelmente atti giudiziari o relazioni prefettizie si debba arrivare a processo per dimostrare ciò che oggi la giudice ha ravvisato già nella fase delle indagini preliminari. Altre volte, infatti, attraverso inspiegabili automatismi, le querele temerarie vengono protratte e spinte fino al dibattimento, ingolfando la macchina giudiziaria, già molto lenta, per poi addivenire comunque al medesimo risultato, l’assoluzione.












