La nota diffusa da Bruno Longo di Fratelli d’Italia, in risposta all’editoriale di ieri de l’Immediato, contiene un’affermazione netta: durante il governo cittadino di centrodestra la mafia non avrebbe mai messo piede nel Comune di Foggia. A sostegno di questa tesi vengono richiamati l’assenza di indagini per mafia nei confronti di sindaco, assessori e consiglieri, la tempestiva risoluzione di alcuni contratti dopo le interdittive antimafia e gli sviluppi favorevoli di singole vicende giudiziarie.
Sono argomenti legittimi nel confronto politico, ma non bastano a smentire il presupposto sul quale si fondò lo scioglimento del Consiglio comunale nel 2021. Perché continuano a sovrapporre il piano penale a quello amministrativo e a rispondere a un’accusa che nessuno ha formulato: quella di avere avuto una classe politica composta da mafiosi.
Nessuno ha mai sostenuto questo. Il punto era, ed è ancora, un altro: verificare se il funzionamento dell’ente fosse stato esposto al rischio di interferenze, condizionamenti o infiltrazioni della criminalità organizzata.
“Nessun politico indagato per mafia”: una tesi che non incide sullo scioglimento
Longo sostiene che nessuna indagine per mafia avrebbe mai riguardato gli amministratori dell’epoca e che, per questo, verrebbe meno l’elemento soggettivo necessario a giustificare il provvedimento.
È il primo equivoco.
Lo scioglimento di un Comune ai sensi dell’articolo 143 del Tuel non è una condanna penale, non richiede l’accertamento della responsabilità individuale degli amministratori e non presuppone necessariamente che sindaco, assessori o consiglieri siano indagati per associazione mafiosa.
È una misura amministrativa di natura preventiva. Interviene quando gli elementi raccolti mostrano collegamenti, interferenze o anomalie capaci di compromettere il buon andamento, l’imparzialità o la libera determinazione dell’ente.
Se fosse necessario attendere l’arresto o la condanna di un amministratore, lo strumento perderebbe la propria funzione. Lo Stato potrebbe intervenire soltanto quando il condizionamento fosse già compiutamente realizzato e provato in sede penale, anziché prevenirlo.
Perciò l’assenza di indagini non dimostra che lo scioglimento fosse infondato. Dimostra soltanto che, in quel momento, non erano state contestate responsabilità penali individuali agli amministratori. Sono due questioni completamente diverse.
“La mafia non ha mai messo piede in Comune”: una certezza che gli atti non consentono
La nota distingue tra l’esistenza di una mafia feroce in città e la sua presunta estraneità assoluta all’amministrazione comunale.
Ma è proprio questa certezza a risultare incompatibile con il contenuto degli atti che portarono allo scioglimento.
La relazione prefettizia non descriveva un unico episodio né una semplice indagine per corruzione. Individuava criticità in una pluralità di settori strategici: impianti semaforici, verde pubblico, bagni pubblici, riscossione dei tributi, videosorveglianza, alloggi popolari e personale ausiliario delle scuole comunali.
Gli ispettori ricostruivano affidamenti prolungati, proroghe, controlli antimafia tardivi, rapporti societari, collegamenti familiari e frequentazioni con soggetti riconducibili alle batterie della Società foggiana.
Questo non equivale ad affermare che gli amministratori fossero mafiosi. Significa, però, che secondo le istituzioni preposte alla verifica dell’ente esistevano elementi sufficientemente seri da far ritenere compromessa o esposta a rischio la limpidezza dell’azione amministrativa.
Affermare oggi che la mafia non sia mai entrata in Comune non è una conclusione ricavabile automaticamente dall’assenza di condanne. È una valutazione politica che entra in rotta di collisione con il quadro ricostruito dallo Stato.
I contratti risolti dopo le interdittive non cancellano ciò che avvenne prima
Un altro argomento della replica riguarda i contratti per gli impianti semaforici e per la riscossione delle entrate. Bruno Longo sottolinea che furono risolti rispettivamente dodici e cinque giorni dopo le interdittive antimafia, ritenendo questo dato incompatibile con la “quiescenza” contestata all’amministrazione.
La tempistica della risoluzione può certamente essere invocata a difesa dell’ente. Ma non cancella l’intera vicenda amministrativa precedente, né esaurisce le valutazioni contenute nella relazione.
La questione non riguardava soltanto il numero di giorni trascorsi dopo l’interdittiva. Gli ispettori analizzarono la durata dei rapporti, le modalità degli affidamenti, le verifiche compiute o omesse, le proroghe e il complessivo atteggiamento assunto dall’amministrazione rispetto a imprese considerate esposte a collegamenti con ambienti criminali.
Isolare l’atto finale di risoluzione e presentarlo come prova decisiva significa restringere il campo dell’analisi. Un contratto può essere interrotto tempestivamente dopo un’interdittiva e, allo stesso tempo, essere stato preceduto da una gestione amministrativa ritenuta opaca o insufficientemente rigorosa.
Le due circostanze non si escludono.
Il caso del dipendente scarcerato non smentisce la relazione prefettizia
La nota richiama poi il dipendente comunale accusato di avere fornito informazioni a un clan, ricordando l’annullamento del titolo cautelare, la scarcerazione e il successivo reintegro in servizio.
Anche in questo caso si utilizza l’esito di una singola vicenda cautelare per tentare di demolire un provvedimento fondato su una valutazione complessiva.
L’annullamento di una misura cautelare non equivale necessariamente a una sentenza definitiva di assoluzione e, soprattutto, non cancella automaticamente gli altri elementi amministrativi raccolti dalla Commissione d’accesso.
Lo scioglimento non fu disposto per la sola posizione di quel dipendente. Quella vicenda era inserita in un quadro ben più ampio, composto da numerosi episodi, settori e rapporti amministrativi.
Anche ammettendo che uno degli elementi inizialmente valutati abbia successivamente perso consistenza, non ne deriva che l’intero impianto del provvedimento debba considerarsi privo di fondamento.
Il contributo da 250 euro e il progetto di videosorveglianza non erano gli unici elementi
Longo contesta anche le vicende della consigliera Iadarola che avrebbe informato un pregiudicato (Fabio Delli Carri, di recente condannato per le pressioni sul Foggia Calcio, ndr) sul progetto di videosorveglianza e dell’ex assessora ai servizi sociali, alla quale viene ricondotta l’assegnazione di un contributo da 250 euro sulla base di una graduatoria dirigenziale.
La replica sostiene che il progetto di videosorveglianza fosse stato approvato dall’intera maggioranza e che il contributo fosse stato riconosciuto nel rispetto della normativa.
Sono puntualizzazioni che meritano di essere registrate. Ma, ancora una volta, non rappresentano il fulcro dello scioglimento.
Il problema non era stabilire se una singola delibera fosse formalmente legittima o se un contributo avesse un importo modesto. Le commissioni di accesso valutano il contesto, i rapporti, la frequenza delle anomalie, la permeabilità degli uffici e la capacità dell’ente di proteggersi dalle pressioni esterne. Ed è decisamente inopportuno che un esponente della maggioranza sia così vicino ad un noto pregiudicato come in questo caso. Così come è inopportuno che proprio Delli Carri e Longo vengano ritratti insieme in foto mentre fanno il saluto romano.
“Le anomalie riguardavano i burocrati”: ma lo scioglimento tutela l’ente nel suo complesso
La nota sostiene che la stessa relazione avrebbe attribuito le deviazioni all’apparato burocratico, mentre il prezzo dello scioglimento sarebbe stato pagato dagli amministratori eletti.
È un’obiezione politicamente efficace, ma giuridicamente debole.
Un Comune non è composto soltanto dagli organi politici. È un’organizzazione unitaria nella quale indirizzo politico, gestione amministrativa, controlli interni e responsabilità dirigenziali devono funzionare insieme.
Quando settori strategici dell’ente presentano anomalie diffuse, il problema non può essere liquidato come una questione esclusivamente burocratica. Alla politica non si attribuisce automaticamente una responsabilità penale, ma resta il dovere di indirizzo, vigilanza e controllo sull’intero apparato.
Lo scioglimento non punisce il singolo amministratore per il comportamento di un funzionario. Protegge l’istituzione quando l’intreccio tra decisioni politiche, procedure amministrative e interessi esterni raggiunge un livello di criticità incompatibile con il regolare funzionamento dell’ente.
L’assenza di delibere “deviate” non rende irrilevanti affidamenti, proroghe e controlli tardivi
Secondo l’ex consigliere comunale, negli atti non sarebbe indicata alcuna delibera deviata e mancherebbero gli elementi “concreti, univoci e rilevanti” previsti dalla legge.
Ma il condizionamento mafioso non si manifesta necessariamente attraverso una delibera nella quale sia scritto esplicitamente di favorire un clan.
Può emergere da una sequenza di comportamenti amministrativi: affidamenti ricorrenti, gare con partecipazione limitata, proroghe reiterate, controlli antimafia tardivi, tolleranza verso situazioni anomale, presenza di soggetti collegati ad ambienti criminali e incapacità di interrompere rapporti divenuti pericolosi.
È esattamente per questa ragione che la legge consente una valutazione complessiva e non richiede la prova penale di un patto mafioso.
Pretendere l’individuazione di una delibera apertamente condizionata significa immaginare un’infiltrazione mafiosa grossolana e dichiarata. Nella realtà, i condizionamenti amministrativi sono spesso indiretti, frammentati e difficili da ricondurre a un singolo atto.
Le più recenti indagini della DDA rendono ancora più fragile la ricostruzione assolutoria
La replica afferma che nessuna indagine per mafia avrebbe riguardato gli amministratori dell’epoca. Ma questa ricostruzione deve oggi confrontarsi anche con gli sviluppi più recenti.
l’Immediato ha pubblicato in esclusiva la notizia di un’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Bari che coinvolge tre amministratori comunali di quella stagione: uno indagato per associazione mafiosa e altri due per concorso esterno in associazione mafiosa.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le accuse dovranno essere verificate e vale pienamente la presunzione di innocenza. Nessuno può considerare gli indagati colpevoli prima di una sentenza definitiva, ma le intercettazioni, così come per il caso della videosorveglianza, mostrano comportamenti e relazioni quantomeno inopportune per degli amministratori comunali. Già questo basta per un intervento dello Stato.
Discutere gli atti è legittimo, riscrivere il contesto no
Longo conclude sostenendo che le carte non si riscrivono, ma si leggono per intero.
È un principio condivisibile. Proprio per questo, però, non è possibile scegliere soltanto le parti favorevoli alla propria ricostruzione e ignorare il quadro generale.
Le carte raccontano certamente di singole vicende che hanno avuto sviluppi diversi da quelli inizialmente ipotizzati. Ma raccontano anche di numerosi settori comunali esposti ad anomalie, di imprese raggiunte da interdittive, di verifiche tardive, di proroghe e affidamenti, di rapporti e collegamenti considerati allarmanti dalla Commissione d’accesso.
Nessuno sostiene che ogni contestazione contenuta nella relazione abbia valore di verità giudiziaria definitiva. Ma da qui ad affermare che la mafia non abbia mai messo piede nel Comune esiste una distanza enorme.
Il punto non è difendere acriticamente ogni riga del provvedimento del 2021. Il punto è ricordare che lo scioglimento fu adottato per prevenire un rischio, non per dichiarare mafiosi gli amministratori.
Si può contestare la misura. Si possono discutere i singoli episodi. Si possono rivendicare gli elementi favorevoli emersi successivamente. Ma non si può utilizzare l’assenza di condanne come prova dell’inesistenza del rischio di infiltrazione.
Perché è proprio quel rischio, e non la colpevolezza penale di un politico, il cuore della legge e della vicenda foggiana.












