Il Tribunale civile di Foggia ha dichiarato la propria incompetenza a giudicare la controversia avviata dal fallimento di AMICA s.p.a. contro il Comune di Foggia, per un presunto credito da oltre 17 milioni di euro relativo a corrispettivi non pagati, interessi e imposte legate alla gestione del servizio pubblico di igiene urbana svolto tra il 2009 e il 2011. La vicenda riguarda una seconda controversia tra azienda ed ente comunale per richieste di danni formulate da altri creditori. Nulla a che vedere con la sentenza di pochi giorni fa che ha visto soccombere Palazzo di Città.
La decisione, depositata il 19 giugno 2025 dal giudice onorario Francesca Siciliani, si basa sulla presenza di una clausola compromissoria nel contratto firmato il 16 ottobre 2007 tra le parti, che prevede espressamente la devoluzione di eventuali controversie a un arbitro da nominarsi di comune accordo, o – in difetto – dal presidente del Tribunale di Foggia.
La lunga vicenda tra rifiuti, contenziosi e fallimento
La curatela fallimentare di AMICA s.p.a. – l’ex municipalizzata per la raccolta rifiuti – aveva agito in giudizio sostenendo che il Comune non avesse versato il saldo di quanto dovuto per il servizio pubblico reso negli anni 2009, 2010 e 2011. In particolare, si rivendicavano oltre 9,9 milioni di euro di crediti contrattuali, interessi per 3,4 milioni e il rimborso dell’“ecotassa” (tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) per un totale di oltre 4,1 milioni, saldata dalla società alla Regione Puglia, ma secondo la curatela da addebitare al Comune committente.
Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale ordinario e contestato la fondatezza delle pretese, sostenendo tra l’altro che le cifre riportate nelle delibere comunali rappresentassero solo limiti massimi di spesa e non corrispettivi dovuti. Aveva inoltre invocato la nullità della clausola del contratto che determinava in modo unilaterale i compensi.
La decisione del giudice: la clausola compromissoria è valida
Il Tribunale ha accolto l’eccezione preliminare del Comune: il contratto stipulato, seppure relativo a un servizio di pubblico interesse, è di natura privatistica, quindi soggetto a clausola compromissoria. Secondo consolidata giurisprudenza di Cassazione richiamata nella sentenza, questa clausola ha effetto anche se l’affidataria è fallita: il curatore ne subentra nei diritti e doveri, compreso quello di rivolgersi a un arbitro.
Il Tribunale ha anche evidenziato come le richieste di rivalsa sull’ecotassa non costituiscano obbligazioni autonome, ma costi funzionalmente connessi al contratto originario, e quindi anch’essi da trattare in sede arbitrale.
Condanne accessorie: spese a carico della curatela
Oltre alla dichiarazione di incompetenza, il Tribunale ha condannato il fallimento di AMICA s.p.a. a rifondere al Comune di Foggia le spese legali, liquidate in 41.691 euro, più oneri di legge, e a farsi carico delle spese di consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento.
Il braccio di ferro legale tra Comune e curatela – avviato nel lontano 2013 – dovrà quindi proseguire in sede arbitrale, come previsto dal contratto originario, mentre il lungo contenzioso sull’eredità di AMICA scrive un nuovo capitolo.









