Obbligo mascherine all’aperto nella movida di Foggia, niente spettacoli e dj set. Multe fino a mille euro

La vigilia, sempre molto attesa dai foggiani, sarà vissuta in tono minore rispetto agli anni scorsi ancora a causa del Covid. L’ordinanza della commissione straordinaria impone una serie di obblighi per i cittadini

Mascherine anche all’aperto nel centro di Foggia e niente spettacoli. Vigilia in tono minore a causa del Covid. Così la commissione straordinaria nell’ordinanza che entrerà in vigore da domani: “Obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) anche all’aperto nelle aree di circolazione riportate: Via Dante; Corso Cairoli; Largo degli Scopari; Vicolo Di Leva; Via Martire; Via Duomo; Piazza Del Lago; Piazza Pericle Felici; Piazza De Sanctis; Piazza Mercato; Piazza Martiri Triestini; Piazza Cesare Battisti; Vicolo Arco Contini, Vicolo Teatro, Piazza Purgatorio, Vicolo Arco Contini, Via Oberdan; Corso Cairoli; Piazza Marconi; Vicolo De Rosa, Corso Garibaldi; Via Torelli; Via Conte Appiano, Via della Repubblica, Via S. Altamura, Via Lanza; Piazza Giordano; Corso Vittorio Emanuele II; Vico Ciancarella; Piazza Federico II; Via Arpi (tratto tra piazza Baldassarre e Museo Civico) e aree limitrofe, Piazza Italia, Piazza Goeppingen, Quartiere Ferrovia (V.le XXIV Maggio, Via Podgora, Via Isonzo, Via Monte Sabotino, Via Montegrappa, Via Monfalcone, Via Monte San Michele, Via Bainsizza, Via Fiume, Via Piave, Via Trento, Via Pola, Via Trieste, Via Gorizia, Via Zara), C.so Giannone, Via Matteotti, C.so Roma, Via Natola, Via Telesforo, Via Nedo Nadi, Via Mandara, Via De Petra, Via G. Gentile, Via D’Addedda, Via Gramsci, Via Rovelli, V.le Pinto, Parco San Felice, V.le Michelangelo, P.zza Padre Pio, P.zza De Gasperi, V.le Fortore, C.so del Mezzogiorno, V.le Di Vittorio, Via Bari”.

“Il divieto di allestimento e di svolgimento di qualsiasi forma di trattenimento musicale e diffusione sonora musicale, ivi compresi i cosiddetti ‘dj set’ ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all’interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, nelle medesime aree di cui al punto 1 (le vie sopra citate, ndr). Il divieto del consumo all’aperto di alimenti e bevande, ad esclusione dell’acqua, in qualsiasi contenitore, ad eccezione delle pertinenze dei pubblici esercizi oggetto di autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico nelle medesime aree di cui al punto 1. L’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) è disposto anche nei mercati all’aperto, nella villa comunale e nei parchi giochi comunali, nelle fasce orarie e nelle giornate di apertura degli stessi”.

“In ogni caso – riporta ancora l’ordinanza – è disposto l’obbligo anche all’aperto di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherine) in occorrenza di ogni evento o manifestazione organizzati in occasione delle festività natalizie, che attirino un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, configurandosi assembramenti od affollamenti, quali, ad esempio, manifestazioni, mercatini natalizi, fiere, attrazioni di vario genere, esposizioni, flashmob e qualsiasi altro evento all’aperto, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, di cui al Dpcm del 2 marzo 2021 ed all’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021″.

Restano esentati dall’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile necessariamente senzal’uso del ridetto dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

“Le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000. Le violazioni di quanto disposto dalla presente ordinanza sono punite, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1.000 e relative sanzioni accessorie”.



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