L’affidamento del maxi appalto per le pulizie del Policlinico Riuniti di Foggia è regolare. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato in una recente sentenza della terza sezione (presidente Marco Lipari) che ha respinto il ricorso della foggiana Tre Fiammelle. La coop di Michele D’Alba, che ha gestito il servizio dal 2012 al 2019, di proroga in proroga fino alla nuova gara, era già uscita soccombente dal Tar, prima di proporre istanza di appello. I motivi della sentenza, che danno credito alle ragioni di Dussmann Service srl sul maxi appalto da oltre 34 milioni di euro per 5 anni, sono state pubblicate il 2 luglio scorso.
I magistrati hanno dato ragione al percorso seguito dall’azienda pubblica guidata da Vitangelo Dattoli, proprio il manager che ha voluto dare un’accelerata alla nuova gara per evitare l’eccesso di proroghe. La nuova procedura è stata avviata con la determina n. 2232 dell’Area Patrimonio (10 luglio 2019) e riguarda l’affidamento quinquennale del servizio di pulizia e sanificazione di tutti di stabilimenti di viale Pinto, con un valore complessivo cresciuto notevolmente rispetto all’ultimo affidamento (circa 7 milioni). All’esito della valutazione delle offerte, è risultata classificata al primo posto della graduatoria la concorrente Dussmann Service s.r.l., seguita nell’ordine dal RTI IdealService – La Lucente e dal RTI con le Tre Fiammelle, gestore uscente. Il secondo è stato escluso per non aver presentato nei termini le giustificazioni dell’anomalia dell’offerta. L’offerta di Dussmann è stata ritenuta congrua a seguito della verifica dell’anomalia condotta da un consulente esperto esterno, nominato con D.G. n. 384 del 25.6.2020 (dott. Cosimo Donvito) al fine di valutare il più probabile costo del personale da sostenere; l’esito della perizia veniva condiviso dal RUP con verbale n. 14 del 31 luglio 2020. Il 16 novembre del 2020 è stato stipulato il contratto di appalto e il servizio viene svolto dalla nuova aggiudicataria dall’inizio di dicembre 2021.
L’imprenditore foggiano, in prima battuta, aveva impugnato l’aggiudicazione di cui alla determinazione del direttore dell’Area del Patrimonio n. 2691 del 25 agosto 2020 e la delibera del direttore generale n. 384 del 25 giugno 2020 con cui è stato individuato il consulente esterno cui demandare la verifica delle giustificazioni prodotte. Con motivi aggiunti, peraltro, è stata lamentata “l’insufficienza della valutazione di congruità sotto diversi aspetti, concludendo nel senso che l’offerta è tale da configurare una secca perdita per l’aggiudicataria, alternativa solo ad una sensibile riduzione delle prestazioni promesse”. Ma il Tar ha respinto il ricorso.
Poi l’appello contro la sentenza, fondato sulla denuncia della “manifesta inadeguatezza dell’istruttoria in ordine alla resa oraria (mq/ H, secondo le tabelle dell’AFIDAMP per tipologia di rischio) elemento centrale nel contesto di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di pulizia”. Il numero di ore offerto sarebbe oggettivamente inidoneo a garantire il corretto espletamento del servizio, mentre, ad avviso delle appellanti, sarebbero state necessarie all’espletamento del servizio ben 16.165 ore mensili, cioè il doppio di quelle indicate dall’aggiudicataria. L’offerta sarebbe, inoltre, incongrua perché sottostima alcune voci di costo diverse dal costo del personale (ad es. per materiale di consumo).
Per i magistrati, l’amministrazione del policlinico si sarebbe mossa sul perimetro della legittima discrezionalità amministrativa, rendendo “inammissibile” l’appello, oltre che infondato, “non potendosi spingere il sindacato giurisdizionale fino alla sostituzione delle valutazioni compiute della stazione appaltante in assenza di macroscopiche illogicità”. “Nel caso in esame – precisano nella sentenza -, si ribadisce, non si è in presenza di uno scostamento in pejus del costo previsto dall’offerta ‘anomala’ rispetto alla medesima voce della base d’asta e la perizia ha dato atto della coerenza del numero di operatori e delle ore dichiarate rispetto al servizio da svolgere e all’organizzazione del servizio proposta, oltre che del rispetto delle tabelle ministeriali e dei trattamenti salariali minimi contemplati dal CCNL di settore. Con altro motivo, le ricorrenti censurano l’offerta dell’aggiudicataria per non aver computato alcune voci di costo (costo di materiali che sarebbe stato quantificato in modo insufficiente, secondo un calcolo del tutto parziale). Le ricorrenti asseriscono che il costo di fornitura dei pannetti, sostituiti ogni 20 mq, che nell’offerta Dussmann è indicato in euro 2,05, realisticamente avrebbe dovuto calcolarsi invece in euro 7 cadauno, per un totale di 15.360 pannetti, con spesa complessiva annuale di euro 107.520 e non di 42.000 euro.
La controinteressata, di contro, ha fornito adeguata giustificazione del minor costo ipotizzato attraverso la produzione del preventivo del fornitore ICA System ed ha argomentato nel senso che per alcune aree di medio e basso rischio è previsto l’utilizzo di macchinari lavasciuga/spazzatrici per attività di detersione e disinfezione che consente di risparmiare il 15% del numero di pannetti, i quali sono stati comunque cautelativamente quantificati senza tener conto di tale riduzione.
Il Collegio non può che ribadire l’irrilevanza della censura che mira a dimostrare l’inattendibilità di singole voci di costo, tanto più allorché si tratti di voci di costo ‘secondarie’ nell’economia dell’appalto, come nel caso dell’affidamento dei servizi di pulizia in cui la voce di gran lunga più considerevole è rappresentata dal costo della manodopera, mentre il valore di altre componenti non è idoneo a far venir meno la complessiva efficienza e utilità del servizio per la stazione appaltante, né la convenienza e l’utile per l’affidataria in modo complessivamente significativo”. Bocciata anche la contestazione sulla consulenza. “La scelta del professionista incaricato – concludono -, è avvenuta in assenza di risorse interne dotate di adeguata competenza tecnica ed è caduta su commercialista e consulente del lavoro, sicuramente competente a svolgere le valutazioni in materia di costo del lavoro, le uniche valutazioni ‘delegate’ dal responsabile unico del procedimento”. (In alto, Dattoli e D’Alba; sullo sfondo, il policlinico foggiano)