Regge anche in Cassazione l’aggravante della mafiosità contestata a Marco Lombardi, 50 anni, detenuto dal 19 maggio 2025 e principale imputato del processo che vede coinvolti quattro foggiani accusati di tentata estorsione ai danni del presidente del Foggia, Nicola Canonico. Secondo l’accusa, l’obiettivo era costringerlo a dimettersi e a cedere la società rossonera, militante in Serie C.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso contro la decisione del Tribunale della libertà di Bari che, il 16 giugno 2025, aveva confermato l’ordinanza cautelare del gip, riconoscendo la gravità indiziaria a carico di Lombardi e la sussistenza dell’aggravante mafiosa per i metodi utilizzati.
Il quadro accusatorio e il processo
Lombardi è imputato insieme al cognato Massimiliano Russo e a Fabio Delli Carri in un procedimento che si celebra con rito abbreviato davanti al gup di Bari. Per il quarto imputato, Danilo Mustaccioli, il processo si svolge invece con rito ordinario davanti al Tribunale di Foggia.
La Direzione distrettuale antimafia contesta a Lombardi anche l’aggravante della mafiosità per aver agito, secondo l’impostazione accusatoria, al fine di agevolare il clan Sinesi-Francavilla della “Società foggiana”, circostanza che il gip non aveva però pienamente condiviso sotto il profilo dell’agevolazione diretta.
Minacce e strategia della tensione
Secondo l’accusa, Lombardi avrebbe messo in atto una vera e propria strategia della tensione per piegare la volontà del presidente del Foggia calcio. Le contestazioni parlano di una doppia campagna intimidatoria: da un lato attacchi continui attraverso post e video sui social, con critiche pesanti alla gestione societaria; dall’altro una serie di avvertimenti violenti di chiaro stampo mafioso.
Tra questi figurano le fucilate esplose il 18 giugno 2023 contro l’auto dell’ex capitano rossonero Davide Di Pasquale, l’ordigno collocato il 9 gennaio 2024 a Modugno davanti all’Audi Q5 di Emanuele Canonico, figlio del presidente e vicepresidente del club, nel piazzale della “CN costruzioni generali”, e una serie di incendi e tentativi di incendio avvenuti tra il 14 e il 16 marzo a Foggia, che hanno colpito le auto dei dirigenti Giuseppe Severo e Vincenzo Milillo, oltre a quella di un capo ultras, Antonello D’Ascanio.
La confessione parziale
Nel corso dell’udienza davanti al gup, il 25 novembre scorso, Lombardi ha ammesso di essere l’autore degli avvertimenti, pur senza riconoscere la finalità estorsiva e la matrice mafiosa delle intimidazioni. Una linea difensiva che non ha convinto i giudici nelle fasi cautelari.
Il giudizio della Cassazione
La Cassazione ha chiarito che non spetta al giudice di legittimità rivalutare i fatti o le prove, ma verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica dei provvedimenti impugnati. Secondo la Suprema Corte, l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bari soddisfa pienamente questi requisiti.
Il metodo mafioso e il contesto foggiano
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione ha richiamato le valutazioni del Riesame, che ha individuato gli indici del metodo mafioso nella concatenazione di atti violenti e minacciosi, caratterizzati da un elevato valore simbolico e da una carica intimidatoria tale da dimostrare una “professionalità criminale”.
Gli avvertimenti in serie, secondo i giudici, miravano a indurre Canonico a rinunciare a una gestione trasparente della società sportiva, piegandolo al timore di conseguenze ancora più gravi. Decisivo anche il contesto territoriale: Lombardi avrebbe agito in modo “insolitamente indisturbato” in un’area, quella foggiana, segnata dalla presenza storica di gruppi mafiosi radicati, ai quali l’imputato è risultato contiguo.
L’uomo avrebbe agito per il rancore verso Canonico per la mancata assunzione come magazziniere del club e per il licenziamento della compagna, ex dipendente del Foggia.
Clima di omertà e forza intimidatoria
La Cassazione ha inoltre ritenuto corretto il richiamo, da parte del Riesame, al clima di omertà emerso nel comportamento di alcune vittime degli avvertimenti, elemento considerato indicativo della forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo. Un contesto che, secondo i giudici, rafforza ulteriormente la configurabilità del metodo mafioso nelle condotte contestate.











