“Fatti oggettivamente gravi in ragione del contesto lavorativo in cui si sono svolti i fatti, con reati perpetrati in danno di persone indifese. I maltrattamenti – consapevoli e sistematici – e la violazione dell’obbligo di garanzia anche rispetto agli episodi commessi da altri è mancanza gravissima, correttamente valorizzata dal datore di lavoro, anche (ma non solo) per il clamore mediatico che la vicenda ha avuto, pertanto la sanzione espulsiva appare legittima”. Lo ha stabilito il Tribunale del lavoro di Foggia, giudice Aquilina Picciocchi, con una sentenza che respinge il ricorso di un infermiere – finito agli arresti dopo l’inchiesta sui maltrattamenti al “Don Uva”, provvedimento poi modificato nel divieto di avvicinamento alla struttura – contro Universo Salute Srl, difesa dagli avvocati Michele e Maria Antonietta Fatigato.
LE ACCUSE E IL RICORSO
Il lavoratore, dopo il procedimento disciplinare e il relativo licenziamento, si era rivolto al Tribunale con la richiesta di “illegittimità del provvedimento di espulsione”, per “insussistenza dei fatti contestati”, chiedendo la condanna dell’Opera Don Uva Universo Salute alla reintegrazione e al pagamento di un’indennità risarcitoria “commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e comunque pari a 12 mensilità, oltre alla condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Veniva contestata anche la legittimità della “giusta causa”, con la pretesa di un”‘indennità risarcitoria onnicomprensiva tra dodici e ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto”. Peraltro, i legali hanno fatto presente che “le condizioni di lavoro e lo stato di sotto dimensionamento del personale addetto alla struttura e rappresentava le difficoltà in cui veniva svolta l’attività lavorativa con degenti problematici, difficilmente gestibili ed aggressivi, nonché capaci di porre in essere comportamenti deleteri per sé stessi e per gli altri, di talché la minaccia (solo verbale) di utilizzare certi mezzi serviva ad evitare conseguenze di imprevedibile gravità”. Tutte questioni che sono state respinte per “infondatezza”.
PLURALITÀ DI CONDOTTE “BRUTALI”
Il caso delle violenze in corsia è arrivato sulla stampa nazionale, producendo anche un danno di immagine per l’azienda. Le indagini hanno portato alla luce diversi “maltrattamenti aggravati” cui sono stati sottoposti i pazienti, consistiti in “umiliazioni, percosse, minacce, ingiurie e molestie, poste in essere nei confronti dei degenti, soggetti fragili, e in condizioni di minorata capacità di difesa”. In una circostanza, alcuni degenti sarebbero stati chiusi a chiave nella propria stanza e, nonostante le ripetute richieste di essere “liberati” (sbattendo le mani sulle porte). L’indagine sul sequestro di persona, secondo il giudice, è stata posta in essere nel contesto lavorativo e aggravata dalle seguenti circostanze: “In danno di persona portatrice di minorazioni fisiche e psichiche ( poiché le persone offese erano affette da gravi patologie fisiche e psichiatriche tali da comportarne l’invalidità); nell’aver approfittato di circostanze di persona tali da minorare la privata difesa, avendo posto in essere la condotta in danno di persone che, a cagione delle loro condizioni psichiche e sociali, non avevano modo di chiedere aiuto o di denunciarne l’accaduto a nessuno; nell’aver abusato delle relazioni di prestazioni d’opera, agendo in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni di operatori sanitari; e nell’aver commesso un delitto colposo in danno di persone ricoverate presso struttura sociosanitaria-riabilitativa. In quest’ultima circostanza, al lavoratore è stata attribuita dall’azienda anche la responsabilità dell'”omessa denuncia”: “Pur essendo a conoscenza di ulteriori condotte del medesimo tipo tenute, nello stesso arco temporale, dai colleghi di lavoro – scrivono i giudici -, ha omesso di intervenire per porre fine alle stesse, così concorrendo moralmente alla loro realizzazione, nonché di segnalarle affinché parte datoriale potesse adottare i consequenziali provvedimenti nei confronti degli autori, con violazione anche degli obblighi di sorveglianza”. Nella sentenza viene precisato che, nonostante la pluralità di condotte “brutali”, anche “uno solo dei fatti contestati” sarebbe bastato per giustificare la sanzione del licenziamento.
LA DECISIONE DEL GIUDICE
“Il provvedimento finale oggi impugnato sia intervenuto quale giusta causa di licenziamento poiché il dipendente si è comportato in modo non conforme al dovuto”, ribadisce il giudice nella sentenza, facendo riferimento all’articolo 42 del Contratto collettivo di lavoro, nella parte in cui si stabilisce si incorre nel licenziamento per giusta causa “sempre che si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo: qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità” e si “tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti”. “Nel caso di specie – chiosa il giudice Picciocchi – il ricorrente ha certamente tenuto un comportamento di particolare gravità commettendo più episodi di minacce, offese e atti denigratori che complessivamente valutati configurano i contestati maltrattamenti e che integrano un contegno scorretto e offensivo verso i degenti, di particolare gravità”. “Da altra parte – aggiunge – sempre dalla lettura degli atti e dalle non contestate intercettazioni ambientali emerge che il ricorrente era a conoscenza dei comportamenti offensivi, denigratori e minacciosi posti in essere anche dagli altri indagati, ma non ha denunciato i fatti e rispetto a rumori registrati consistiti nel bussare alla porta non è intervenuto per capire cosa stesse succedendo, chi bussava alla porta e perché si sentivano dei lamenti. Ne consegue che anche sotto tale ulteriore profilo l’addebito sussiste e risulta provato. Anche a voler ritenere che il ricorrente non abbia commesso il contestato sequestro di persona emerge comunque che ha assistito ad episodi di maltrattamenti commessi dagli altri e ha certamente sentito i lamenti perché captati nelle intercettazioni, tuttavia non ha denunciato il fatto e non è intervenuto per accertare cosa stesse succedendo. E’ insito nei doveri di fedeltà connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, di informare il datore di lavoro di ogni circostanza, di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di ufficio, che, in qualche modo, possa compromettere gli interessi e l’immagine dell’azienda, immagine nel caso di specie certamente compromessa come può rilevarsi dalla lettura dei numerosi articoli di stampa”.
“In definitiva – rileva il giudice – il fatto denota grave responsabilità del dipendente. Il fatto in sé è oggettivamente grave in ragione del contesto lavorativo in cui si sono svolti i fatti, con reati perpetrati in danno di persone indifese e tali fatti non possono essere giustificati in ragione delle lamentate condizioni di lavoro. Considerato poi il ruolo di garanzia rivestito dal ricorrente deve ragionevolmente ipotizzarsi che parte datoriale non possa ancora riporre la fiducia nel ricorrente. In definitiva i maltrattamenti – consapevoli e sistematici – e la violazione dell’obbligo di garanzia anche rispetto agli episodi commessi da altri è mancanza gravissima, correttamente valorizzata dal datore di lavoro, anche (ma non solo) per il clamore mediatico che la vicenda ha avuto, pertanto la sanzione espulsiva appare legittima”. Il Tribunale ha così respinto il ricorso dell’infermiere, condannandolo al pagamento delle spese (2.500 euro).









