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Home - Discriminato alunno con autismo, scuola di Foggia condannata a risarcire i genitori. La sentenza

Discriminato alunno con autismo, scuola di Foggia condannata a risarcire i genitori. La sentenza

Di Antonella Soccio
24 Maggio 2022
in Amministrativa
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Ancora una volta degli educatori sono stati condannati per le loro condotte discriminatorie nei confronti di alunni con disagi. Stavolta è accaduto all’istituto comprensivo Parisi-De Sanctis di Foggia per cui il Tar ha accertato e dichiarato la condotta omissiva nei confronti di un piccolo studente affetto da autismo. Circa 6mila euro la somma che la scuola dovrà pagare ai genitori. Una misera somma che non risarcisce il danno emotivo ed educativo perpetuato nei confronti del bambino, ma che è un primo passo verso pari diritti nei confronti della diversità.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo i passi salienti della sentenza. Secondo il padre e la madre del bambino – è la signora Patrizia Curatolo a segnalare il caso alla stampa – nel ricorso accolto dal Tar, il minore è stato vittima di reiterate condotte discriminatorie da parte del personale scolastico e del dirigente dell’Istituto Comprensivo “Parisi–De Sanctis”, consistite in particolare nell’aver costretto il minore a frequentare la scuola, dalla prima alla terza elementare (a.s. 2011/12 e a.s. 2013/14) secondo un orario ridotto rispetto all’orario previsto per la classe frequentata; nell’aver sottoposto il minore, nell’a.s. 2015/16, a prove “orientativo-attitudinali” aventi valenza selettiva per l’accesso alla selezione musicale della scuola secondaria di primo grado e nel non aver previsto il supporto dell’insegnante di sostegno nello svolgimento delle suddette prove.

Secondo il Tar e secondo la giurisprudenza in materia dinanzi a disabilità ed handicap si determina il sorgere dell’obbligo dell’amministrazione di garantire il supporto per il numero di ore programmato ed il correlato diritto dell’alunno disabile all’istruzione come pianificata, nella sua concreta articolazione, in relazione alle specifiche necessità dell’alunno stesso.

“L’omissione o le insufficienze nell’apprestamento, da parte dell’amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all’attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l’una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell’offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta”, si legge nella sentenza.

Il giudice cita la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità di New York del 13 dicembre 2006, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 pone a carico degli Stati il compito di dar vita ad un sistema educativo che “preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di istruzione finalizzate: al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana; allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale; a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera”. (In alto, la scuola Parisi-De Sanctis)

Tags: autismoIstituto comprensivo Parisi- De Sanctis di Foggia
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