Arriva puntuale dopo la denuncia di Antonio De Sabato, insieme ai titolari del fondo agricolo, l’inattesa ordinanza della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, che mette una pezza sui circa 400 giorni di inerzia amministrativa del Comune di Foggia e dell’Ufficio Ambiente in ordine alla questione delle ecoballe abbandonate nel terreno del signor Nardella.
Dopo la diretta e l’interrogazione del consigliere di opposizione, l’amministrazione si è messa in moto scegliendo una soluzione paradossale, che addossa tutto su chi aveva subito lo sversamento. Nell’ordinanza si ammette che il sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale, in data 10/07/2023, è stato evidenziato che si “individuavano un cumulo di rifiuti stoccati in balle (circa 30-principalmente costituite da materiale plastico) le quali ricoprivano un’area di circa 100 metri quadrati”.
Ebbene oggi a più di un anno dai fatti e dopo un procedimento ambientale appeso per mesi, sul quale era stato richiesto l’esercizio del potere sostitutivo coinvolgendo così il massimo dirigente dell’Ente, ossia il segretario generale, la sindaca ordina ai proprietari e/o titolari del diritto reale o personale di godimento del lotto, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza degli interventi di pulizia e bonifica dello stato dei luoghi, mediante Ditta specializzata iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali.
Stando alle prime reazioni l’atto adottato prima face sembrerebbe illegittimo per una serie di ragioni. Anzitutto dal punto di vista formale, perché la bonifica compete alla Provincia di Foggia. I titolari al massimo possono rimuovere i rifiuti. Ma soprattutto ai proprietari va data una motivazione reale che giustifica l’ordinanza. Secondo la legge, ampiamente riportata alla luce dall’Ufficio legale Cia e dal responsabile Massimo Fragassi e oggi largamente dibattuta in tutta la regione tanto che presto sarà istituito un fondo finanziario, il titolare del campo è colpevole solo se è in combutta con gli sversatori di monnezza o se ha abbandonato il suo terreno. Né l’una né l’altra ipotesi riguardano il signor Nardella, che ha sempre coltivato l’appezzamento o personalmente o attraverso terzi.
L’unica motivazione addotta nell’ordinanza riguarda la relazione istruttoria del Rup “prot. n.168028 del 17.12.2024 di valutazione delle osservazioni proposte, da cui si evince il mancato accoglimento delle stesse”. Peccato però che il 9 dicembre fosse stato chiesto di esautorare il dirigente all’Ambiente.
L’ingegner Pio Longo incolpa i titolari di non aver recintato il terreno sulla strada provinciale per Ordona. Tutta la sua relazione ruota sulla assoluta permeabilità del terreno che era accessibile da tutti i lati. Ma quanti e quali sono i terreni recintati nel Tavoliere? Le enclosures o i muretti a secco sono tipici di altri territori e non certo della Capitanata.
Del resto il codice civile (e la giurisprudenza unanime che applica la disposizione in oggetto) prevede per il proprietario del fondo la facoltà e non l’obbligo di recinzione (art. 841, comma 1), laddove l’atto del dirigente fa riferimento alla sola assenza di terrazzamento per giustificare l’adozione dell’ordinanza, che pure, tre anni fa, ossia all’atto dell’abbandono era presente e alto circa 40 cm. Il requisito dello stato di abbandono del fondo, previsto dalla Legge come elemento determinante per stabilire la colpa del proprietario, è del tutto assente perché il fondo era coltivato.
Cosa accadrà ora? Possono i cittadini diventare colpevoli quando invece sono solo vittime? Gli agricoltori hanno adesso due possibili strade da seguire. Da un lato la richiesta di annullamento in autotutela di un atto illegittimo, dall’altro il ricorso al Tar andando allo scontro totale col Comune.










