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Home - D’Alba, incombe l’interdittiva antimafia sulla “Lavit Spa”. Il Tar nega (in parte) l’accesso agli atti alla società

D’Alba, incombe l’interdittiva antimafia sulla “Lavit Spa”. Il Tar nega (in parte) l’accesso agli atti alla società

Di Redazione
3 Ottobre 2023
in Inchieste
In alto, il prefetto Valiante; sotto, Michele D'Alba e il figlio Lorenzo

In alto, il prefetto Valiante; sotto, Michele D'Alba e il figlio Lorenzo

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Il Tar Puglia dà ragione alla Prefettura di Foggia contro la richiesta di accesso (completo) agli atti alla base del procedimento finalizzato all’adozione dell’interdittiva antimafia per Lavit Spa (imponente lavanderia industriale in zona Asi) comunicato dopo il lavoro del gruppo ispettivo del 28 marzo scorso. I magistrati Angelo Scafuri (presidente), Vincenzo Blanda (consigliere estensore) e Desirèe Zonno (consigliere) hanno respinto le richieste della società dell’imprenditore foggiano Michele D’Alba, già attinto dal provvedimento per le “Tre Fiammelle”, difeso dagli avvocati Francesco Cardarelli, Diego Campugiani e Tommaso Cocchi. Nel ricorso sono stati contestati diversi aspetti: dalla violazione dei diritti fondamentali Ue, alla violazione/falsa applicazione del codice antimafia; passando per l’eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, sviamento e persino manifesta ingiustizia.

“Lavit Spa”, riconducibile a D’Alba, è presieduta dal figlio Lorenzo come si evince dall’interdittiva antimafia a “Tre Fiammelle” ma anche dal sito della lavanderia industriale.

Le istanze della difesa

La vicenda si sviluppa a partire dalla nota del 26 aprile scorso con cui la Prefettura di Foggia ha convocato la società per dare seguito all’accesso ad alcuni atti dai quali “si deduce la contiguità dell’imprenditore… ad esponenti della criminalità mafiosa operante in Foggia”. La contestazione riguarda “l’accesso alla documentazione avvenuto il 2 maggio 2023”, perché “sarebbe stato parziale, per cui non sarebbe risultato idoneo a soddisfare le finalità partecipative sottese all’istanza”. Nello specifico la Prefettura si sarebbe limitata ad ostendere i seguenti documenti: Ordinanza del Tribunale di Bari del 22 novembre 2018 “Decima Azione”; Sentenza del Tribunale di Bari del 17 maggio 2021, n. 959/20 “Decima Azione”; Ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Bari del 3 novembre 2020 “Decimabis”.

“Tali atti non consentirebbero in alcun modo di comprendere le ragioni per le quali la società dovrebbe essere attinta da interdittiva antimafia, pertanto, all’esito delle operazioni di accesso – è riportato nella sentenza -. Pertanto la S.p.a. ha proposto motivi aggiunti con i quali ribadisce le censure dell’atto introduttivo del giudizio evidenziando di essere una società per azioni autonoma che non fa parte di alcun ‘gruppo imprenditoriale’. Che le ragioni del diniego, secondo cui dagli atti ostensibili (i citati provvedimenti giurisdizionali) ‘si deduce la contiguità dell’imprenditore… legato da cointeressenza a codesta Impresa – ad esponenti della criminalità mafiosa operante in Foggia’, nonché il riferimento alla nota del 26 aprile che allude all’esistenza di ‘…ulteriori atti istruttori sono tuttora sottratti all’accesso, in quanto contengono elementi informativi il cui disvelamento è idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi e attività processuali in corso…’, sarebbero del tutto generiche”.

Ma per i giudici amministrativi non è così

“Innanzitutto perché la Prefettura di Foggia ha dato riscontro, seppure parzialmente alla originaria richiesta di accesso. Inoltre, per quanto riguarda i ‘motivi aggiuntivi’ sollevati (tutte le informazioni oltre quelle contenute in Decima Azione e Decimabis, viene precisato che ‘in ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose’. ‘Tale disposizione, quindi – aggiungono -, prevede la possibilità di comunicare, nel corso del procedimento, solo una parte degli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa, vietando espressamente la diffusione di quelli che potrebbero essere pregiudizievoli per attività ancora in corso. Il diritto di accesso prevede delle limitazioni funzionali al corretto ed efficace svolgimento dell’istruttoria, che potrebbe essere compromessa dal disvelamento di tutti gli elementi info-investigativi in possesso dell’amministrazione.

Alla luce di tali coordinate interpretative è possibile esaminare la vicenda in esame in cui la richiesta di accesso agli atti proposta dalla ricorrente tesa in sostanza a conoscere gli esiti degli approfondimenti infoinvestigativi relativi alla riscontrata contiguità tra un socio della medesima impresa ad elementi di vertice della criminalità mafiosa operante in Foggia nonché elementi circa il rapporto di parentela tra il suddetto socio e il presidente del consiglio di amministrazione della -OMISSIS- nonché le cointeressenze economiche con altra impresa interdetta. La suddetta richiesta – come osservato in precedenza – è stata accolta parzialmente, in quanto l’amministrazione ha ritenuto che gli atti richiesti integrassero proprio quegli elementi informativi il cui disvelamento può essere potenzialmente idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l’esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. ‘Tale valutazione si rivela immune dai vizi dedotti dalla ricorrente’, scrivono i magistrati. Sarebbe, infatti, contraddittorio consentire, per il tramite di una richiesta di accesso, la conoscenza di quelle informazioni che lo stesso legislatore ha inteso espressamente esentare dall’obbligo generalizzato di esibizione, durante la peculiare fase istruttoria che contraddistingue il procedimento relativo all’emanazione dell’interdittiva antimafia”.

Il provvedimento, infatti, presuppone una peculiare tipologia di istruttoria che connota il procedimento finalizzato all’emanazione dei provvedimenti antimafia, che si pongono su di un piano di anticipazione della soglia di difesa sociale e sono finalizzati ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alla criminalità organizzata. “Si tratta di provvedimenti ispirati a una logica di massima anticipazione dell’azione di prevenzione – scrivono nella sentenza -, sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi di pericolo di dette evenienze e quindi il tentativo d’ingerenza della criminalità organizzata, purché di tali aspetti si dia adeguato conto nella motivazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria svolta”.

Pertanto, “non può pretendersi un onere motivazionale particolarmente approfondito da parte dell’amministrazione, che potrebbe pregiudicare la riservatezza degli elementi info-investigativi ancora al vaglio delle autorità preposte, sia nel procedimento in corso di svolgimento, sia in quelli eventualmente connessi. Del resto ove l’amministrazione fosse costretta a motivare in modo eccessivamente puntuale, potrebbe di fatto svelare aspetti che, invece, devono restare segreti, tanto più in un ambito che potrebbe essere oggetto di nuove indagini penali, per le quali è ovvio occorre assicurare la massima cautela al fine di non compromettertene l’esito”.

Inoltre, vi sarebbe stato il tempo congruo per controdedurre: “I diritti partecipativi dell’interessato non risultano compromessi, attesa l’esaustiva rappresentazione degli elementi ostativi emersi nel corso dell’istruttoria e l’assegnazione di un congruo termine per controdedurre, prima dell’emanazione del provvedimento conclusivo” (interdittiva). Nel caso di specie la società sarebbe stata sufficientemente edotta degli elementi indiziari emersi nel corso dell’istruttoria e messa in condizione di controdedurre, sia mediante memorie, sia in sede di audizione.

“All’esito di tali fasi – concludono nella sentenza -, sarà onere dell’amministrazione concludere il procedimento con un provvedimento correttamente motivato, in ordine a tutti gli elementi di fatto e di diritto emersi nel corso dell’istruttoria, ivi comprese le memorie difensive prodotte dalla ricorrente, che avrà modo di impugnare il provvedimento dinanzi ad un’Autorità giurisdizionale terza ed imparziale, facendo peraltro valere il proprio diritto all’ostensione degli atti ritenuti necessari alla propria difesa”. (In foto, il prefetto Maurizio Valiante; sotto, D’Alba con il figlio; sullo sfondo, la lavanderia Lavit)

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Tags: D'AlbaLavit
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