Per anni è stato l’elemento sul quale venne ‘giustificato’ il passaggio dalla gestione esterna (affidamenti alle cooperative) all’internalizzazione dei servizi – sanitari e non – dell’Asl di Foggia. Ora i nodi di Sanitaservice, la società in house, sono arrivati al pettine. Infatti, dopo il lungo contenzioso pendente con l’Agenzia delle Entrate – per accertamenti fiscali prevalentemente afferenti all’applicazione dell’IVA su alcuni servizi strumentali prodotti nelle annualità dal 2011 al 2016 -, si è definita la controversia.
“Le violazioni contestate vertevano fondamentalmente sulla mancata applicazione dell’IVA sulle attività di ausiliarato (personale distaccato) e altri servizi strumentali forniti dalla partecipata all’ASL di Foggia – è riportato nella ricostruzione della vicenda dell’azienda sanitaria locale -. Sanitaservice ha impugnato i suddetti avvisi contestandone l’essenza sia nel merito che in termini di legittimità, trovando poi parziale accoglimento nelle sentenze delle commissioni tributarie succedutesi in questi anni. L’applicazione dell’art. 60 del DPR n° 633/1972 ed il principio di rivalsa previsto dalla ridetta norma determina l’addebito dell’IVA al soggetto committente, ovvero l’ASL di Foggia. Per tale motivo l’azienda Asl Foggia, alla data del 31 dicembre 2022, ha iscritto nel proprio bilancio un fondo rischi pari ad 18.831.000 euro, in quanto supportata dai propri consulenti legali, i quali in merito alla rischiosità presunta del contenzioso in essere – pur nella consapevolezza della peculiarità e particolare delicatezza dei temi giuridici affrontati nel contesto giudiziario appena descritto – hanno ritenuto fondate le argomentazioni legate all’assenza di soggettività passiva delle Società in House e quelle sulla non imponibilità delle prestazioni rese dalla società in favore dell’Asl Foggia”.
Alla fine dello scorso anno è però mutato il quadro normativo e, in base all’art.1 della Legge 197 del 29/12/2022 al comma 186 e seguenti, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste).
“Alla luce della normativa citata e delle recenti pronunce giurisdizionali – spiega l’azienda -, tenendo conto degli effetti della rivalsa per l’ivs attuata ai sensi dell’art.60 del D.P.R. n.633/72 nonché della rilevanza degli importi per interessi di mora ed oneri della riscossione sull’iva accertata, la società Sanitaservice ha segnalato al socio unico/committente Asl Foggia con nota prot. n.3141 del 14/06/2023 l’opportunità di una tempestiva valutazione della possibilità di estinzione anticipata delle controversie attraverso la definizione agevolata o un accordo conciliativo. La direzione strategica della Asl, con riferimento alla suddetta questione ha disposto preliminarmente, con propria nota del 20/04/2023, prot. n.41289, che ‘la Società Sanitaservice ASL FG srl aderisca alla definizione agevolata delle liti pendenti’. Successivamente, in relazione alla richiesta della Sanitaservice ASL FG srl del 10/08/2023, prot. 79053, recante ad oggetto ‘Definizione agevolata delle liti pendenti, Imposta sul Valore Aggiunto, rivalsa ex art. 60, DPR 633/72 – Determinazioni – Segue’, la Direzione Strategica aziendale, mediante apposita annotazione a margine, da parte del direttore generale, ha disposto affinché l’AGREF proceda al pagamento in un’unica soluzione alla predetta Sanitaservice ASL FG srl, dell’importo di Euro 18.628.958, a titolo di rivalsa per l’iva afferente alla fatture emesse per le annualità 2011, 2012, 2013 (100%) e 2014, 2015 e 2016 (90%); Visto che lo stato dei giudizi risulta essere il seguente: con riferimento all’anno di imposta 2011, la società Sanitaservice ASL FG srl ha ottenuto un giudizio favorevole in C.T.P. sulle riprese fiscali inerenti all’IVA e negativo sul fronte delle imposte dirette e successivamente invece, in Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, un giudizio contrario sull’IVA accertata con disapplicazione delle sanzioni ed una parziale riduzione delle riprese fiscali legate alle imposte dirette (sentenza 2855/2022); con riferimento agli anni di imposta 2012-2013, la C.T.P. di Foggia ha confermato le imposte accertate ma si è pronunciata a favore della società per la disapplicazione delle sanzioni, ravvisandone le circostanze legittimanti ed in seguito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, il 30/09/2022, ha confermato l’esito del primo grado (sentenze 2856/2022 e 2857/2022)”.
Per gli anni di imposta 2014-2015-2016 la discussione in primo grado è stata più volte rinviata a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria Covid 19. Oggi si è in attesa di nuovo ruolo e di individuazione dell’udienza per la trattazione nel merito. Pur tuttavia, “la presente adesione alla definizione agevolata de qua, comporta de iure l’estinzione della vertenza tributaria di cui al punto in epigrafe, con riferimento alla quale l’amministratore unico di Sanitaservice avrà cura di dare impulso alla rinuncia dei predetti atti giudiziari”. Nelle more, Sanitaservice ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti, come disposto dal socio unico/committente Asl Foggia (cfr prt ASL 0041289 del 20/04/2023) e ha già trasmesso le istanze di definizione agevolata (una per ciascuna anno d’imposta) il 24/05/2023, con un piano di 20 rate trimestrali, per il quale ha già versato la prima rata di 829.674 euro il 23 maggio 2023.
“Ravvisato che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale (per il 2023 attualmente al 5%), gli oneri finanziari legati alla rateizzazione potrebbero raggiungere importi piuttosto rilevanti (da un calcolo con l’attuale tasso si ricaverebbe un importo superiore ai 2 milioni di euro nel quinquennio) – spiegano nell’atto pubblicato – appare dunque opportuno abbattere l’impatto sul conto economico della società Sanitaservice ASL FG srl e conseguentemente ridurre i costi da sostenere da parte di ASL FG per i servizi prodotti in house providing. A tale scopo Sanitaservice ASL FG srl ha inoltrato all’AdE note PEC (assunte dalla predetta Agenzia fiscale al n.114004 in data 10/07/2023 e, successivamente n. 122354 in data 25/07/2023), con le quali chiedeva, ove possibile, l’estinzione anticipata del debito verso l’AdE, al fine di ottenere una sensibile riduzione del carico per oneri finanziari. Rilevato che con nota Protocollo AdE n. 0124046 del 27/07/2023, a firma del Capo Area Contenziosi, Dr.ssa Patrizia Lori, l’AdE confermava la possibilità di estinguere il contenzioso mediante il versamento di quanto dovuto in unica soluzione entro il 30/09/2023, senza alcun aggravio economico aggiuntivo”. Pertanto, la parte committente (l’Asl) ha dato l’ok alla chiusura dell’operazione attingendo al fondo rischi dedicato.