Gli stabilimenti balneari vanno smontati e non c’è legge regionale che tenga. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato in una sentenza destinata a far discutere anche in provincia di Foggia dove sono numerosi i titolari di lidi interessati a tale provvedimento. Alcuni dei quali spesso oggetto di sequestro e contenziosi legali. Le leggi regionali – riporta la Gazzetta del Mezzogiorno – non hanno il potere di consentire ai gestori dei lidi balneari di poter mantenere in piedi le strutture anche oltre la stagione estiva. Il Consiglio di Stato mette un punto su una questione particolarmente sentita in Puglia, quella dello smontaggio delle strutture a servizio delle spiagge: anche se sono “precarie” e “amovibili”, per mantenerle in piedi è indispensabile ottenere il via libera della Soprintendenza.
I giudici di Palazzo Spada (sentenza 8169/2019, Quinta sezione) hanno così respinto il ricorso di un gestore di un lido di Monopoli cui, in sede di rinnovo dell’autorizzazione, è stato imposto lo smontaggio delle strutture dopo il 31 ottobre, al termine dell’attività stagionale, per poi rimontarle in aprile. Un caso piuttosto simile ha riguardato il “Capolinea” di Siponto a Manfredonia solo pochi giorni fa.
L’imprenditore di Monopoli riteneva che si potesse applicare la legge regionale 17/2016 (quella che consente, appunto, di mantenere i lidi in piedi tutto l’anno), e sosteneva che – trattandosi di un’area vincolata – il nuovo Piano paesaggistico consente sulla costa le strutture balneari e non pone limiti temporali alla loro permanenza.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia ricordato che nel 2008 la Corte costituzionale aveva già cassato una legge pugliese di analogo tenore. E questo proprio perché la Regione non ha alcun potere di esprimersi sul mantenimento delle strutture balneari, che ricadono invece nelle competenze del ministero dei Beni culturali. E dunque sono soggette al parere delle Soprintendenze: l’autorizzazione al mantenimento delle strutture, secondo una precedente pronuncia di Palazzo Spada, è “ipotesi eccezionale, in parte giustificata dal carattere comunque temporaneo delle concessioni demaniali”. Ne consegue che “l’obbligo di smontaggio stagionale delle strutture non assume affatto carattere eccezionale, che invece deve riconoscersi all’opposta ipotesi del loro mantenimento anche al termine della stagione balneare proprio in ragione dell’interesse pubblico tutelato”, ovvero garantire il paesaggio e la piena visuale del fronte del mare.