Sanitaservice, la società che è stata il cavallo di battaglia elettorale del governatore Nichi Vendola e del parlamentare Arcangelo Sannicandro, subisce un brusco stop dal Consiglio di Stato. Il caso di Brindisi sollevato dalla società Markas srl avrà effetti impotenti sulle altre società in house delle Asl della Puglia, per via della rilevanza della consulenza giuridico-amministrativa dell’organo che ha pronunciato la sentenza depositata ieri.
Alla base della controversia c’è la gestione dei servizi di pulizia e sanificazione (uno dei più controversi anche a Foggia), gestito con appalto dal privato fino all’attivazione della srl con capitale interamente pubblico. È il primo ottobre del 2014 – a distanza di ben 4 anni dalla stessa procedura pilota portata a termine in Capitanata -, e l’Asl di Brindisi affida alla Sanitaservice il servizio per 6 anni. La Markas non può non impugnare il provvedimento, insieme a quello della Giunta regionale targata Vendola (numero 2271 del 2013) con il quale vengono organizzati i servizi “strumentali” delle aziende sanitarie. Detto in soldoni: le attività strettamente necessarie per la natura stessa delle Asl. Il Tar di Lecce, in prima battuta, aveva respinto le motivazioni del privato: dalla necessità di una regolare gara d’appalto per la gestione dei servizi, fino all’assunzione del personale che, secondo il ricorrente, doveva avvenire secondo le regole dei concorsi pubblici. Sono note, infatti, le diverse indagini della Guardia di finanza e delle Procure regionali volte ad individuare eventuali irregolarità nella procedura di assunzione (negli anni sono stati pubblicati diversi “papelli” con i nomi dei raccomandati legati ad esponenti politici e non solo). Inoltre, i nomi degli assunti nelle società pubbliche non sono mai stati pubblicati così come previsto dalle leggi sulla trasparenza. Secondo il ricorrente, ancora, la “clausola di salvaguardia” (meccanismo per il quale i lavoratori passano dal precedente gestore del servizio alle dipendenze del successivo) si applicano solo tra i privati, a seguito delle gare d’appalto. “Quanto all’assunzione del personale – scrivono gli avvocati della parte ricorrente -, l’articolo 30 della legge regionale 4/2010, come manipolato dalla Corte Costituzionale, impedisce qualsiasi assunzione a tempo indeterminato; le disposizioni sulla clausola sociale valgono per le aziende private; la omessa considerazione di tale aspetto dei rapporti di lavoro instaurandi dalla società in house rende la sua gestione economicamente non conveniente”.
Per di più, non sarebbe mai stata dimostrata l’economicità dell’operazione rispetto al precedente regime degli appalti pubblici. In buona sostanza, nessuno avrebbe ancora dimostrato – carte alla mano – che con i nuovi soggetti direttamente controllati dalla Pubblica amministrazione si risparmia denaro pubblico a parità di qualità del servizio offerto. “È mancata – replicano nell’appello – ogni comparazione e valutazione relativa alla qualità ed economicità del servizio (in violazione della d.G.R. 2271/2013, non è stato contestualmente approvato il disciplinare di servizio, e conseguentemente non sono stati valutati gli aspetti qualitativi del servizio da svolgere, e anche la valutazione economica è inattendibile non conoscendosi le prestazioni)”. I giudici puntano dritto alla “distorsione della concorrenza”, sostenendo che l’affidamento diretto (senza gara) ad una società in house è possibile sono in casi “eccezionali”. Bisogna dare precedenza alla concorrenza, dunque, e la gestione diretta non più diventare una regola da estendere a tutte le Asl come “nuovo modello” per la gestione dei servizi. La fine dell’impero del leader di Sel porta con sé scenari inquietanti per il futuro dei lavoratori, che adesso vorranno avere risposte proprio da quella stessa parte politica.