Il Tribunale di Foggia smonta, almeno nella fase cautelare, l’impianto accusatorio relativo all’inchiesta sul servizio di stewarding allo stadio Zaccheria. Con un’ordinanza depositata il 27 aprile 2026, il giudice per le indagini preliminari Mario De Simone ha rigettato integralmente la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di Donato Iuliani e degli altri indagati, restituendo gli atti alla Procura.
Le accuse e la decisione del giudice
L’indagine ipotizzava, tra l’altro, reati di estorsione contrattuale, concorrenza sleale con minacce e intestazione fittizia di società legate alla gestione del servizio di stewarding del Calcio Foggia. Secondo l’accusa, gli indagati avrebbero esercitato pressioni e intimidazioni per mantenere il controllo del servizio.
Il gip, però, ha ritenuto “inconfigurabile” la principale ipotesi di reato, evidenziando come la ricostruzione accusatoria non trovi riscontro negli elementi documentali e nei comportamenti delle parti coinvolte. In particolare, è stata esclusa la sussistenza dell’estorsione contrattuale, anche alla luce della dinamica dei rapporti tra le società e delle vicende economiche successive.
Restano, secondo il giudice, condotte aggressive e prevaricatrici, ma non tali da giustificare l’applicazione di misure cautelari personali.
Il nodo dei rapporti contrattuali
Uno degli elementi centrali della decisione riguarda proprio la natura dei rapporti tra la società di stewarding e il Calcio Foggia. Dall’ordinanza emerge come sia stata la stessa società coinvolta a interrompere il rapporto per presunti inadempimenti economici, circostanza che indebolisce l’ipotesi di costrizione contrattuale.
Il giudice sottolinea inoltre che, anche dopo la rottura, vi sarebbero stati tentativi da parte della società calcistica di continuare a usufruire del servizio, elemento ritenuto incompatibile con la tesi accusatoria.
Le altre contestazioni
Respinte anche le accuse legate alla presunta concorrenza sleale con minacce nei confronti di altre aziende del settore. In questo caso, il gip ha rilevato l’assenza di elementi concreti che dimostrino un coinvolgimento diretto degli indagati, definendo le ricostruzioni investigative basate su mere supposizioni.
Per quanto riguarda l’intestazione fittizia della società, pur riconoscendo il ruolo centrale di Iuliani nella gestione, il giudice ha escluso la sussistenza del dolo specifico necessario per configurare il reato, evidenziando come non emergano elementi concreti di elusione delle misure di prevenzione.
La posizione della difesa
Soddisfazione è stata espressa dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Michele Vaira, che ha sottolineato come la decisione del gip confermi la solidità della strategia difensiva basata su un’analisi documentale puntuale.
“Il provvedimento rappresenta l’affermazione di un metodo – ha dichiarato – distinguendo con precisione ciò che appartiene alla patologia di un rapporto contrattuale da ciò che integra reato”.
Secondo Vaira, senza l’interrogatorio preventivo, gli indagati “con ogni probabilità sarebbero stati arrestati”, evidenziando il ruolo decisivo di questo strumento nel garantire un contraddittorio anticipato.
Gli sviluppi
Con il rigetto delle misure cautelari, il procedimento prosegue ora nella fase delle indagini senza restrizioni per gli indagati. Il gip ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura per eventuali valutazioni amministrative, in particolare in relazione all’inserimento della società nelle cosiddette “white list”.
La vicenda resta dunque aperta sul piano giudiziario, ma la decisione del tribunale segna un primo punto a favore della difesa, ridimensionando significativamente il quadro accusatorio iniziale.









