Sono state pubblicate in queste ore le motivazioni della sentenza di “Omnia Nostra” nei confronti del clan Lombardi-Scirpoli-Raduano, egemone nell’area tra Manfredonia, Macchia, Mattinata e Vieste. Fece rumore, il giorno del blitz, il coinvolgimento di Adriano Carbone, esponente di Fratelli d’Italia, estromesso dal partito dopo l’operazione di Dda e carabinieri.
Carbone è stato consigliere comunale a Manfredonia fino a pochi mesi fa, decaduto dopo la fine prematura della Giunta guidata dal sindaco Gianni Rotice, durato meno di due anni alla guida dell’amministrazione sipontina. Carbone era un deciso sostenitore dell’ex primo cittadino.
Una situazione piuttosto inopportuna e imbarazzante in un Comune sciolto per mafia soltanto pochi anni prima, per l’esattezza nel 2019.
Carbone, consulente commercialista, si sarebbe prodigato in favore di Antonio Zino, fedelissimo del boss Matteo Lombardi, quest’ultimo a processo con rito ordinario a Foggia. Zino, invece, è stato condannato in primo grado a Bari (rito abbreviato) a 12 anni e 8 mesi.
Ecco cosa è riportato sulla sentenza firmata dalla giudice Valeria Valenzi riguardo al ruolo di Carbone: “Nei suoi confronti è stata esclusa la circostanza aggravante di cui all’art 416 bis 1 c.p.. Pertanto, valutati i criteri di cui all’art. 133 c.p., si stima congrua la pena base di anni 2 e mesi 6 di reclusione, leggermente superiore al minimo edittale in considerazione dell’intensità del dolo, manifestata dalla pervicacia con cui si è affannato nell’ideare soluzioni fraudolente in favore di Antonio Zino (uno dei condannati, ndr), che sapeva voler eludere un potenziale sequestro dei suoi beni. Non vi sono poi i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, pur invocate dalla difesa, non ravvisandosi alcun indicatore positivo, diverso dallo stato di incensuratezza, cui ancorarle. La pena così determinata va ridotta per il rito (abbreviato, ndr), per una pena finale pari a anni 1 e mesi 8 di reclusione. La misura della pena in concreto irrogata consente la concessione della sospensione condizionale della pena, dovendosi ritenere pronosticabile, non essendo emersi indici di segno contrario, che il destinatario del presente provvedimento si asterrà per il futuro dal commettere nuovi delitti, anche in virtù dell’effetto deterrente esercitato dalla presente condanna”.













