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Home - Italia zona protetta, niente spostamenti “in entrata e in uscita, anche nei medesimi territori salvo motivate esigenze”. Il dettaglio del Dpcm

Italia zona protetta, niente spostamenti “in entrata e in uscita, anche nei medesimi territori salvo motivate esigenze”. Il dettaglio del Dpcm

Di Redazione
10 Marzo 2020
in Cronaca
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Da ieri, da quando il premier Conte ha firmato il Dpcm del 9 marzo 2019, tutta l’Italia è considerata “zona protetta”. Almeno fino al 3 aprile.

Sono state infatti estese all’intero territorio nazionale le misure già previste dall’articolo 1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020.

Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del coronavirus:
a) occorre evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, nonché all’interno dei medesimi territori salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.
i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi com- presi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi prefe- ribilmente con modalità a distanza;
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio- sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione

Il DPCM del 9 marzo 2020, inoltre, dà chiarimenti rispetto alle competizioni sportive (lettera d). Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del coronavirus è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, tutte; gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni; resta consentito esclusivamente lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi internazionali, a porte chiuse o all’aperto senza presenza di pubblico. In tali casi, associazioni e società sportive dovranno effettuare i controlli del caso.

Lo sport e le attività motorie all’aperto sono ammessi con il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Tags: coronavirusitaliazona protetta
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