È illegittima l’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia nei confronti della Gianni Rotice s.r.l.. È quanto statuito dalla II Sezione del TAR Puglia – Bari (presidente Gianmario Palliggiano, consiglieri Carlo Dibello e Danilo Cortellessa, referendario ed estensore), che con sentenza n. del 3 novembre 2025 ha annullato il provvedimento prefettizio antimafia con effetto retroattivo sin dalla sua adozione, sul presupposto che non sussistessero valide ragioni per emetterlo.
Le motivazioni della decisione
La vicenda, nota alle cronache per il coinvolgimento dell’ex sindaco di Manfredonia – socio di maggioranza della società – nel contenzioso amministrativo contro l’interdittiva, si fondava su due elementi: il presunto coinvolgimento dell’imprenditore nel procedimento giudiziario “Giù le Mani”, per il quale è imputato con l’accusa di corruzione elettorale (voto di scambio), e la parentela acquisita con il boss di Mattinata, Francesco Scirpoli, fratello di Libera Scirpoli, compagna di Rotice.
Il TAR Bari, in linea con le due precedenti ordinanze cautelari favorevoli alla Gianni Rotice s.r.l. – la prima del 16 gennaio 2025 dello stesso TAR e la seconda del 28 febbraio 2025 del Consiglio di Stato – ha accolto integralmente le tesi difensive del collegio composto da Saverio Sticchi Damiani e Gianluca Ursitti, ritenendo che gli atti del procedimento “Giù le Mani” (che non è un processo sulla mafia, ndr) non fossero idonei a sostenere l’ipotesi di condizionamento mafioso.
“Nessun riscontro di infiltrazioni nell’attività aziendale”
Il giudice amministrativo ha rilevato che il pericolo di condizionamento era stato argomentato solo in base a un episodio, non meglio collocato nel tempo, risalente agli anni 2021-2023, relativo a una campagna elettorale e a un successivo atto amministrativo, senza alcun riscontro concreto sull’attività della società.
Inoltre, non risultava alcun “interessamento” del soggetto controindicato nelle vicende societarie della Gianni Rotice s.r.l., rendendo infondato qualsiasi rischio di contaminazione criminale.
Nella sentenza si legge che “non risulta evincibile, neppure in termini indiziari, in che modo si sarebbe potuto realizzare il condizionamento mafioso dell’azienda, a fronte di un solo, contestato, episodio di contatto. Non è stata delineata un’impresa che si è avvalsa di condizioni di privilegio, né sono state fornite indicazioni sulla presunta contaminazione mafiosa”.
“Automatismo non previsto dalla legge”
Secondo il TAR, il procedimento prefettizio è viziato da un automatismo non previsto dalla legge, in quanto ha collegato un episodio contestato all’ex sindaco – nella sua veste di amministratore locale – al presunto rischio di infiltrazione della società, senza prove né riscontri.
I giudici hanno inoltre sottolineato che il rapporto tra l’imprenditore e il soggetto controindicato, a seguito di vicende amministrative legate alla demolizione di una struttura, si era deteriorato, dimostrando semmai la totale assenza di legami o convergenze di interessi.
Totale estraneità della società
Il TAR ha chiarito in più punti la totale estraneità della Gianni Rotice s.r.l. a ogni vicenda penalmente o eticamente rilevante, evidenziando che l’attività imprenditoriale non ha mai tratto vantaggio da eventuali rapporti del socio con soggetti controindicati.
La sentenza ha inoltre escluso qualsiasi rilievo del rapporto di parentela acquisito, non essendovi mai stati contatti personali tra l’ex sindaco di Manfredonia e il boss Scirpoli, quest’ultimo da tempo in carcere con una condanna definitiva ad oltre 8 anni per l’assalto ad un portavalori. Sul 43enne mattinatese gravano inoltre la richiesta di condanna a 19 anni di carcere per mafia nel processo “Omnia Nostra” e, da poche settimane, l’accusa di duplice omicidio di mafia.
Un’azienda con rating di legalità e modello 231
Il giudice ha infine riconosciuto che la società non è mai stata interessata da contatti o eventi riconducibili alla criminalità organizzata, risultando dotata di adeguati strumenti di compliance e legalità.
La Gianni Rotice s.r.l. ha infatti ottenuto valutazioni positive dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini del rating di legalità negli anni 2015, 2017, 2019, 2021 e 2023, e adotta dal 2018 un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001, costantemente aggiornato.
“È una sentenza che azzera l’interdittiva antimafia disposta nei confronti della Gianni Rotice s.r.l. fin dalla sua origine – commenta Saverio Sticchi Damiani –. Una decisione plurimotivata che con grande puntualità ha escluso ogni forma di permeabilità dell’azienda rispetto a possibili condizionamenti mafiosi. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento prefettizio restituisce finalmente alla società una posizione di piena legalità, consentendole di poter operare liberamente sul mercato”.











