La Corte costituzionale, con la sentenza numero 131, depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 219 della legge della Regione Puglia numero 42 del 2024, impugnato dal Governo. Tale disposizione ha innovato la disciplina dei casi di ineleggibilità a presidente della regione e a consigliere regionale, che riguardano anche i sindaci dei comuni della Regione. Secondo la disciplina precedente, i sindaci potevano rimuovere le cause di ineleggibilità dimettendosi non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, cioè non oltre trenta giorni prima della data delle elezioni regionale.
La disciplina dichiarata incostituzionale ha previsto, invece, che le dimissioni abbiano luogo non oltre centottanta giorni precedenti la scadenza fisiologica del consiglio regionale, pari a cinque anni dalla data delle elezioni, o non oltre sette giorni dalla data di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell’ultimo semestre del quinquennio.
La Corte ha ritenuto che tale disciplina è irragionevole e sproporzionata, e lesiva del diritto di elettorato passivo, in violazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. La sproporzione – ha osservato la Corte – deriva innanzi tutto dalla notevole anticipazione del termine stabilito dal legislatore regionale rispetto al giorno fissato per la presentazione delle candidature, mentre altre normative regionali prevedono termini molto più contenuti. La sproporzione della norma deriva anche dal fatto che essa si applica indistintamente a tutti i sindaci, mentre altre leggi regionali limitano l’ineleggibilità ai sindaci di comuni con popolazione superiore a certe soglie.
La soddisfazione di Emiliano
Dichiarazione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: “Apprendo con soddisfazione della dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale inopinatamente votata in consiglio regionale da una maggioranza trasversale, che aveva reso ingiustamente difficoltosa la candidatura dei sindaci pugliesi. Avevo per questo deciso di non costituire la Regione Puglia nel giudizio davanti alla Corte, proprio perché condividevo l’impugnazione del Governo. Tutto è bene quel che finisce bene”.
Leccese: “Pietra tombale su pagina istituzionale indecorosa”
“Giù le mani dai sindaci. Lo abbiamo detto dal minuto dopo l’approvazione di quell’emendamento presentato, che altro non era se non un tentativo disperato di impedire, di fatto, agli amministratori locali di competere ad armi pari alle elezioni regionali e la Corte Costituzionale oggi lo ha ribadito, mettendo un pietra tombale su questa indecorosa pagina istituzionale”. Lo dichiara il sindaco di Bari, Vito Leccese, che all’indomani dell’approvazione dell’emendamento alla legge di bilancio regionale che imponeva ai sindaci che intendessero candidarsi alle prossime elezioni regionali di decidere 180 giorni prima del voto, si era fatto promotore di una serie di iniziative contro la norma.
“Sono passati diversi mesi dall’approvazione dell’emendamento – prosegue – e da più parti si sono levate voci per denunciare l’incostituzionalità di questa norma, lesiva dei diritti dei sindaci, alla pari dei cittadini italiani, cui l’art. 51 dalla Costituzione riconosce piena libertà di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e sulla base dei soli requisiti di legge. Ma in questo tempo il Consiglio regionale non ha trovato né la voglia né la maggioranza per abrogarla”. “Oggi – conclude -ci ha pensato la Corte costituzionale, sancendo di fatto il fallimento di questo tentativo, piuttosto maldestro, di alterare il gioco eliminando per legge gli avversari potenzialmente più scomodi, quelli più vicini alle comunità degli elettori”.












