Si chiude con una sentenza di non luogo a procedere il procedimento penale a carico del consigliere comunale di Foggia Pasquale Rignanese, coordinatore cittadino di Forza Italia, imputato per due ipotesi di reato legate a incarichi professionali svolti per conto della società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” tra il 2021 e il 2022.
Il verdetto è stato pronunciato nelle scorse ore dalla giudice monocratica Murianni, che ha ritenuto il fatto di lieve entità ai sensi dell’articolo 131 bis del codice penale, disponendo l’assoluzione per il secondo capo d’accusa (falso materiale) e il non luogo a procedere per il primo (truffa aggravata), in seguito alla remissione della querela da parte della società.
Le accuse: lavori attribuiti senza delega e documenti falsi
Secondo l’atto d’accusa riportato nel fascicolo del procedimento penale n. 10483/2023, Rignanese — nella sua funzione di referente per la società “Sicurezza e Ambiente S.p.A.” nelle province di Foggia e BAT — avrebbe indicato falsamente che il Comune di Foggia fosse tra gli enti convenzionati per l’esecuzione di lavori di ripristino post-incidente, pur in assenza di una delega; comunicato alla società una falsa richiesta di attivazione da parte del Comune per cinque interventi stradali; fatto inserire un’attestazione contraffatta del Comune in una relazione inviata alle compagnie assicurative, con timbro e firma apocrifi; generato un ingiusto profitto di circa 5.000 euro a favore della società, poi restituito per intero alle assicurazioni.
Il dispositivo: nessun danno economico residuo, imputato incensurato
La sentenza ha riconosciuto la responsabilità di Rignanese per il secondo reato contestato, ma ha considerato la condotta di lieve entità, vista la restituzione integrale delle somme indebitamente percepite e l’assenza di precedenti penali. Il dispositivo di sentenza parla di “integrale ristoro del danno arrecato”.
Per il primo capo d’imputazione, la remissione della querela ha determinato il venir meno della condizione di procedibilità, portando a una declaratoria di non luogo a procedere ex art. 554-ter c.p.p., norma introdotta con la riforma Cartabia.










