La provincia di Foggia è tornata in zona arancione. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio dalla Regione Puglia attraverso un’ordinanza emanata dal governatore, Michele Emiliano. La decisione è ricaduta su alcuni comuni a rischio alto, si tratta di Foggia, Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta.
“L’analisi condotta – spiegano da Bari – si basa su una metodologia di valutazione che prevede che nei comuni in cui si sia registrato un numero di casi positivi al test molecolare di diagnosi dell’infezione di SARS-CoV-2 rilevati in ciascuna delle due settimane superiore a 10, sia valutato il superamento di una delle due soglie di rischio seguenti: rapporto tra tasso di incidenza comunale e tasso di incidenza regionale superiore al valore di 1,3 (che corrisponde ad un eccesso del 30% di incidenza comunale rispetto al valore regionale) in entrambe le settimane di monitoraggio. A Foggia, il rapporto tra tasso comunale e tasso regionale è superiore a 2 nell’ultima settimana. Dato superiore a 1,3 anche negli altri comuni di Capitanata interessati dal provvedimento.
Il Dipartimento della Salute regionale ha concluso che “nei Comuni delle province di Foggia e BAT, e nei Comuni della Provincia di Bari, Altamura e Gravina in Puglia, i dati di monitoraggio hanno rilevato un rischio elevato, sia con riferimento alla probabilità di diffusione del contagio che alla valutazione degli impatti sul sistema sanitario regionale, tale da imporre l’adozione di misure supplementari idonee a (ri)collocare in aree “arancioni” infraregionali i predetti territori, applicando ad essi le misure di cui all’articolo 2 del citato Dpcm 3 dicembre 2020″.
I DIVIETI
L’ordinanza dispone che, nei comuni interessati, si applichino le seguenti misure di contenimento del rischio di diffusione del virus. “È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.
E ancora: “L’Ordinanza regionale n. 444 del 4 dicembre 2020 e le altre misure previste dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, a eccezione di quelle di cui all’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui alla presente ordinanza. Resta salvo il potere dei sindaci di adottare misure più restrittive di loro competenza nell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, qualora tali misure siano giustificate da una particolare situazione locale. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.