Tegola per i titolari del noto lido di Siponto “Capolinea Beach”, storicamente riconducibile all’ex assessore del Comune di Manfredonia, Giuseppe La Torre. Il Tar Puglia si è espresso nelle scorse ore “sul ricorso numero di registro generale 1239 del 2017, integrato da motivi aggiunti – si legge in sentenza –, proposto da Capolinea Beach di Granatiero Sebastiano Michele & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Pio Foglia contro il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari”.
I titolari sono chiamati a smontare le strutture del Capolinea Beach per salvaguardare ambiente e sicurezza. “I manufatti – continuano i giudici del tribunale amministrativo – dovranno essere rimossi alla fine della stagione estiva (al massimo al 31 ottobre)”.
“In Puglia da anni si contrappone una politica tesa alla destagionalizzazione delle attività turistiche – si legge – che passa anche attraverso il mantenimento durante l’anno delle strutture degli stabilimenti balneari. Proprio per assicurare linearità e semplicità al procedimento il Comune di Manfredonia (delegato della Regione al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche) e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia hanno sottoscritto il 24 marzo 2017 un protocollo d’intesa, che, sulla scorta del piano comunale delle coste, individua le zone demaniali cui tale mantenimento è in linea di massima possibile, sicché, nella sua parte finale, si precisa: ‘Il rispetto di quanto previsto nel presente protocollo di intesa costituisce titolo per l’ammissibilità delle istanze di mantenimento'”.
Il Capolinea sorge entro i confini ideali della zona individuata come “pineta di Siponto”, seppure a ridosso (a nord) della “costa urbana” (nella sua parte più meridionale, denominata “litorale di Siponto”). “In pratica, la Soprintendenza, affidandosi alla lettera del protocollo, ritiene che quel tratto dell’arenile ricada nella ‘pineta di Siponto'” e per questo deve essere salvaguardato. Invece i manufatti, negli anni, sono sempre rimasti installati sulla spiaggia, anche in bassa stagione.
“Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa”, concludono i giudici.