Il Tar di Bari ha respinto il ricorso della Biogestioni, volto ad ottenere l’autorizzazione ad aprire un’enorme discarica di rifiuti speciali, a metà strada tra Lucera e Pietramontecorvino.
Mentre la Provincia di Foggia e il Comune di Lucera hanno resistito in giudizio, il Comune di Pietramontecorvino non si era neppure presentato a Bari, nonostante la cava di Galvanese si trovi a soli 7 chilometri di distanza dal centro abitato.
A commentare la notizia, il Comitato Lucera 5 Stelle attraverso i coordinatori Nicola Ivan Bernardi e Raffaella Gambarelli: “La battaglia non è finita, perché pende il termine per un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, ma intanto, invitiamo Provincia di Foggia e Comune di Lucera a non abbassare la guardia.
Siamo certi che la sentenza (n.396/2019) del TAR assumerà anche un valore “pedagogico” per tutti gli amministratori locali. In primo luogo, gli Onorevoli Magistrati ci hanno ricordato che esiste una gerarchia di priorità nella politica della gestione dei rifiuti, che vede ai primi posti le soluzioni migliori, e poi quelle meno soddisfacenti:
a) la prevenzione, intesa come insieme di misure volte ad impedire la produzione di rifiuti;
b) la preparazione per il riutilizzo, definita come operazione di controllo, pulizia e riparazione, che permette il riutilizzo del bene;
c) il riciclaggio, ovvero quella particolare forma di recupero attraverso il trattamento con tecniche appropriate per ottenere altri prodotti o materiali;
d) il recupero di altro tipo, come ad esempio avviene con le tecniche di recupero per produrre energia e l’utilizzo del rifiuto pretrattato come combustibile, e, solo in ultimo,
e) lo smaltimento, che a sua volta può avvenire, secondo due modalità principali. La prima è costituita dall’incenerimento, la seconda (residuale) dal conferimento a discarica.”
A tal proposito – continuano –, sovviene il progetto di impianto anaerobico di Maia Rigenera. Sì, perché la Maia Rigenera vuole convertire un impianto che produce COMPOST, rientrante pertanto nella categoria “C” dell’ordine gerarchico, in un impianto che produce BIOGAS, rientrante nella categoria “D”, quindi meno soddisfacente sotto il profilo della tutela dell’ambiente.
In secondo luogo, il TAR chiarisce i poteri conferiti alla Provincia in materia urbanistica: “ In Puglia, l’art. 5 della legge regionale 3 ottobre 1986 n. 30, poi ribadita dall’art. 6 della legge regionale 14 giugno 2007 n. 17, ha “delegato” alle province l’attività istruttoria e di assenso alla realizzazione delle discariche, con esclusione del potere di variante urbanistica (Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018 n. 5065).”
Infine, un chiaro insegnamento, che dovrà valere da monito per tutti noi (in primis per chi ha sbeffeggiato l’idea di fare delle cave qualcosa di diverso da una discarica), laddove il TAR afferma: ‘Inoltre, il piano di gestione dei rifiuti della Regione non stabilisce affatto che tutte le cave presenti nel territorio debbano essere “ripianate” con rifiuti e, quindi, utilizzate come discariche’. A buon intenditor, poche parole”.