
Importanti novità alla Cittadella dell’Economia nei locali comunali, interessati dall’appalto per l’ultimazione dei lavori della palazzina dove dovrebbero sorgere gli uffici dell’Urbanistica e dei Lavori Pubblici del Comune di Foggia. La gara aveva avuto varie vicissitudini, con dei vizi di forma nella scrittura dei punteggi, che avevano condotto la seconda classificata a ricorrere al Tar.
Come fa sapere l’avvocato Marco Palieri, la sentenza numero 1525 dello scorso 5 marzo 2019, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dalla ditta Dipergola, riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo che la ditta Dipergola era in regola con il fisco e che pertanto la insinuazioni avversarie erano infondate. Una sentenza che segue la precedente del 2017 che aveva accolto l’appello proposto dalla ditta riconoscendo che l’offerta presentata da Dipergola era leggibile e regolare. Pertanto l’attuale ditta dell’aggiudicazione la Aleasya di Adriano Bruno dovrebbe essere estromessa dall’appalto.
“L’aggiudicataria dei lavori resta la ditta Dipergola – scrive l’avvocato- sinora vittima di un vero e proprio stalking amministrativo e processuale, che ha comportato, non solo ritardi nella realizzazione dei lavori, ma anche ingenti danni di cui i responsabili dovranno rispondere”. Ma ripercorriamo le tappe del caso.
Con bando del 28 dicembre 2016, il Comune di Foggia indiceva una procedura aperta di gara, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto dei lavori di realizzazione della sede comunale dei servizi per lo sviluppo economico – area Cittadella Economia viale Fortore – progetto di completamento corpo uffici. Ai fini della partecipazione, il bando richiedeva che i concorrenti fossero in possesso della certificazione Soa per la categoria di lavoro OG1 Classifica III ed OG11 Classifica II.
All’esito della procedura comparativa, la gara veniva provvisoriamente aggiudicata alla costituenda Ati avente quale capogruppo mandataria l’impresa Dipergola, la quale aveva totalizzato un punteggio pari ad 87,320 punti. Seconda classificata era invece la società Aleasya Costruzioni s.r.l., che impugnava gli atti della gara con ricorso al Tribunale amministrativo della Puglia, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria per illeggibilità e mancanza di genuinità dell’indicazione in lettere dell’offerta economica da questa presentata. A sua volta l’aggiudicataria, nel costituirsi, proponeva ricorso incidentale del tutto omologo a quello presentato da Aleasya s.r.l. Con sentenza n. 954 del 2017, il giudice respingeva il ricorso incidentale (escludente) ed accoglieva il ricorso principale. Peraltro, con successiva sentenza n. 5445 del 2017, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dalla ditta Dipergola, annullava la sentenza n. 954 del 2017, assorbendo l’esame delle censure mosse con il ricorso incidentale di primo grado.
Il Comune quindi aggiudicò i lavori alla Ditta Dipergola, ma contro questa decisione si oppose Aleasya con un nuovo ricorso, eccependo in particolare una presunta irregolarità fiscale dell’impresa Dipergola, nonostante le attestazioni di segno contrario dell’Agenzia delle entrate.
Dipergola è riuscita a dimostrare di aver rateizzato il suo debito e di non aver perso il possesso del requisito della regolarità fiscale in corso di procedura, poiché la pendenza debitoria in contestazione non ha acquisito il carattere della definitività. Infatti il giudice rileva: “Quando, come nel caso di specie, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta ed il piano di ammortamento sia stato avviato prima della definitività dell’accertamento fiscale, il relativo debito tributario non può essere considerato come scaduto ed esigibile. Nel caso di specie, le originarie rateizzazioni (non precedute da alcun avviso di accertamento, ma da meri inviti bonari di pagamento) erano state assentite in un momento antecedente la notifica della cartella di pagamento, dunque prima del formarsi di una qualsiasi definitività della pretesa tributaria”. Insomma Dipergola era in regola e i giudici hanno respinto il ricorso originariamente proposto da Aleasya Costruzioni s.r.l. Si attendono ora le decisioni conseguenti dell’Ente comunale