Decoro e sicurezza del quartiere ferrovia, c’è la mozione. “Occorre ordinanza con urgenza”

“Le importanti operazioni di Polizia promosse dal Prefetto di Foggia nel “Quartiere Ferrovia” della nostra Città, tese al ripristino della legalità e del decoro, meritano il plauso della Comunità tutta”. Così Giuseppe Mainiero capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale.

Sul punto, da notizie apprese dagli organi di stampa, il questore di Foggia ha paventato l’ipotesi di sospensione di licenza di esercizi pubblici, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, laddove dovessero emergere responsabilità anche indiretta dei titolari dei suddetti esercizi alla realizzazione di tali assembramenti pericolosi, ed interesserà altresì, il Comune di Foggia, competente in tal senso, alla valutazione di aspetti di sicurezza urbana, con riferimento alla emanazione di specifiche ordinanze previste dal recente decreto in materia di sicurezza della città, per il superamento di situazioni di grave incuria o degrado o di pregiudizio della vivibilità urbana che, comunque incidono su aspetti inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica. In ogni caso – continua Mainiero -, a prescindere da tali provvedimenti non di competenza della Questura, la Polizia di Stato e le altre Forze di Polizia continueranno con determinazione ad assicurare attività specifica nell’intero quartiere, a tutela della cittadinanza intera e dei residenti”.

Secondo il consigliere, “tale azione di ripristino della legalità va certamente sostenuta da tutte le istituzioni con i fatti e con i provvedimenti di competenza. In primis dal Comune di Foggia. Appare doveroso, infatti, che la politica assuma ogni opportuna iniziativa afferente alle proprie prerogative.

In tale prospettiva, ho inteso formulare e porre all’attenzione del Consiglio Comunale una Mozione di indirizzo, ex art. 32 del Regolamento del Consiglio Comunale tesa alla adozione, da parte del Sindaco, di un’Ordinanza contingibile e urgente in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del quartiere ferrovia (Decreto Legge 20/02/2017, n.14)”.

La mozione

Al Presidente del Consiglio Comunale di Foggia

Al Sindaco del Comune di Foggia

MOZIONE

Art. 43 comma 1 D. Lgs 267/00, art. 18 Statuto Comunale e art. 32 Regolamento Consiglio Comunale

Il sottoscritto Giuseppe Mainiero nella qualità di Consigliere Comunale, nell’ambito delle proprie prerogative, al fine di individuare misure per prevenire e contrastare il degrado urbano, tutelare la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica del quartiere Ferrovia, propone al Consiglio Comunale di adottare la presente mozione di indirizzo, finalizzata alla emissione di una specifica Ordinanza da parte del Sindaco.

OGGETTO

Ordinanza contingibile e urgente in materia di tutela della sicurezza urbana e decoro del quartiere ferrovia (Decreto Legge 20/02/2017, n.14).

Il Sindaco:

VISTI

  • l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;
  • L’art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
  • l’art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
  • l’art. 31 comma 4 e 5 della legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24;
  • la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

PREMESSO che:

  • l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
  • vengono segnalati, con sempre maggior frequenza casi di:

1) assembramento di gruppi di persone, siano essi ragazzi o adulti, che si ritrovano nel quartiere ferrovia compresa tra: piazza Cavour, via conte Appiano (inclusa piazza San Francesco), via Zara, via Manfredi (inclusa piazza Vittorio Veneto),via Sabotino e via Lorenzo Scillitani; i quali bivaccano, consumano alimenti e bevande sul suolo comunale e creano difficoltà legate alla libera fruizione degli spazi pubblici, anche disseminando rifiuti con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

2) raggruppamenti di persone, anche senza fissa dimora, dedite al consumo abituale di bevande alcoliche e superalcoliche, le quali, stazionando nelle piazze pubbliche e importunando i passanti, generano percezione di insicurezza e mettono in atto comportamenti contrari al decoro e alla pubblica decenza;

3) imbrattamento di muri e di arredi urbani;

4) presenza di venditori ambulanti in zone della strada e dei marciapiedi che possono creare difficoltà al traffico veicolare, dal momento che il concentramento di veicoli e persone, correlato allo svolgimento delle operazioni di vendite, può determinare intasamenti alle intersezioni stradali con gravi ripercussioni sulla praticabilità dell’intera rete viaria delle zone interessate e disagi per quanti vivono e lavorano.

5) Esposizione di prodotti alimentari e non al di fuori dell’esercizio di vicinato, tale da compromettere il decoro urbano, lo stato igienico sanitario dei prodotti e creare condizioni di pericolo tali da compromettere l’incolumità pubblica.

CONSIDERATO che il controllo dei comportamenti indicati nel preambolo della presente ordinanza sindacale avviene nel quadro della normativa di fonte legale, la quale presenta elementi di marcata novità rispetto alle possibilità di intervento offerte dai vigenti regolamenti comunali, concretizzando in tal modo il requisito della contingibilità;

RITENUTO, anche su proposta pubblica del Questore di Foggia, di valutare e adottare gli opportuni provvedimenti sulla base della normativa sopravvenuta (D.L. 20/2/2017, n. 14), nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza,

ORDINA

Al fine di prevenire e reprimere quanto in premessa indicato nella zona del centro storico, così come individuata dal vigente PRG, e nelle zona compresa tra: piazza Cavour, via conte Appiano (inclusa piazza San Francesco), via Zara, via Manfredi (inclusa piazza Vittorio Veneto), via Sabotino e via Lorenzo Scillitani;

Il divieto di sedersi, sdraiarsi o dormire:

  • sul suolo pubblico o ad uso pubblico,
  • sulla soglia, sulla pavimentazione, sui muretti, sui gradini posti all’esterno degli edifici pubblici e privati, dei monumenti e dei luoghi di culto;
  • sugli spazi verdi e sugli arredi urbani (ivi comprese rastrelliere per biciclette).

Il divieto di sedersi di cui alla presente ordinanza non si applica sulle panchine e nelle aree dei pubblici esercizi o aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.

Il divieto di sdraiarsi o dormire sulle panchine.

Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi genere nelle strade o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, salvo che detto consumo avvenga all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico.

Per gli operatori del commercio, previa verifica dei requisiti e delle autorizzazioni così come previsto dalla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24; il divieto di svolgere attività commerciale in forma itinerante nelle seguenti aree e/o zone:

  1. aree di sosta riservate ai mezzi pubblici;
  2. sagrati delle chiese e aree antistanti gli edifici pubblici;
  3. aree destinate al carico e scarico delle merci;
  4. intersezioni stradali e angoli dei marciapiedi.

Il divieto di esporre prodotti alimentari e non al di fuori del proprio esercizio di vicinato evidenziando che l’utilizzo di una maggiore superficie, come nel caso di specie su suolo pubblico, determina l’ampliamento non autorizzato della superficie di vendita del proprio esercizio di vicinato.

L’inosservanza della presente ordinanza, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 14/2017 convertito con modifiche con la Legge 18 aprile 2017 n. 48, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d’ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell’art. 13 L. 689/1981.

I proventi delle sanzioni amministrative contestate saranno introitati dal Comune; in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

Il trasgressore è comunque tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese; salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell’art.13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì, previa diffida, il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R 29/7/1982, n 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

L’organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, può disporre l’allontanamento del trasgressore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione ferroviaria, cosi come prescritto dagli artt. 9 e 10 del D.L. 20/2/2017, n. 14, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all’Autorità di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Foggia, dando atto che esso cessa ogni effetto dopo 30 giorni dalla sua entrata in vigore.

Copia della presente ordinanza viene, inoltre, inviata, per quanto di rispettiva competenza, al Commissariato della Polizia di Stato, alla Polfer, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Foggia, ai quali, unitamente al Corpo di Polizia Locale di Foggia, è affidato il compito di farla osservare, impregiudicato l’esercizio dell’azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Si comunica che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.