Non scatta il verbale per il mancato rinnovo del tagliando del parcheggio. Questa la decisione del prefetto di Foggia, Maria Tirone dopo il ricorso presentato da un cittadino di Lucera. Ecco i fatti: il 12 maggio 2015 venne notificato al signor Salvatore Marchetti un verbale di accertamento con cui il Comando di Polizia Municipale del Comune di Foggia elevava contravvenzione ex art. 7 C.d.S. di 38 euro perché l’auto dell’uomo sostava in zona a pagamento oltre la scadenza segnata sulla ricevuta.
Il 20 maggio 2015 ecco il ricorso presentato al prefetto e rigettato il 2 febbraio 2016 con ingiunzione di pagamento della somma complessiva di 62,60 euro.
A quel punto il signor Marchetti, tramite l’avvocato Maria Barbaro del Foro di Foggia ha impugnato – anticipando le spese di giustizia – l’ordinanza prefettizia evidenziando l’inesatta applicazione dell’art. 7 C.d.S. Difatti, l’individuazione di aree di sosta condizionata al pagamento del ticket implica soltanto il pagamento, che nel caso di specie non è in contestazione, e non anche il rinnovo alla scadenza del tempo pagato. Non esiste una norma che equipara il mancato rinnovo all’omesso pagamento. L’ipotesi dell’omesso rinnovo del parcheggio può al più essere equiparato ad un rapporto di natura privatistica simile a quello previsto per la sosta in aree di parcheggio meccanizzato, sicchè può e deve essere richiesto il pagamento per il periodo di tempo residuale non pagato e che è cosa diversa dalla sanzione per omesso pagamento della sosta.
Nel procedimento instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Foggia si è costituito l’ente accertatore che, facendo inversione di marcia, si è associato alle ragioni esposte da parte ricorrente in punto di fatto e di diritto, ammettendo dunque l’inesatta applicazione della norma.
Il Giudice di Pace di Foggia – dottoressa Pedarra – con sentenza del 21 aprile scorso, ha condannato la Prefettura di Foggia al pagamento delle spese di lite, dichiarando cessata la materia del contendere.
Il prefetto ha quindi ordinato, in autotutela, l’archiviazione della precedente ordinanza emessa e del verbale del Corpo di Polizia Municipale di Foggia specificando l’inapplicabilità dell’art. 7 C.d.S. in caso di tagliando del parcheggio scaduto, vista la natura privatistica del rapporto instaurato tra l’utente e il soggetto gestore dell’area di sosta a pagamento.