Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia mette un punto fermo sulla vicenda del concorso per la comunicazione al Policlinico di Foggia, dando ragione all’azienda ospedaliero-universitaria guidata dal commissario straordinario Giuseppe Pasqualone. Il ricorso presentato da una dipendente interna è stato infatti dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, confermando di fatto la legittimità dell’operato dell’ente.
Il ricorso e le contestazioni della dipendente
Al centro della vicenda c’era il concorso pubblico indetto nel 2025 per la copertura di un posto di “specialista della comunicazione istituzionale”. A impugnarlo era stata una dipendente già in servizio presso il Policlinico, con il profilo di “specialista nei rapporti con i media – giornalista pubblico”, che contestava la sovrapposizione tra le mansioni previste dal bando e quelle da lei già svolte.
La ricorrente aveva inoltre impugnato la nomina della commissione esaminatrice e altri atti collegati, sostenendo di essere stata di fatto esautorata dalle principali funzioni di comunicazione esterna.
La decisione del Tar: ricorso tardivo e senza interesse immediato
I giudici amministrativi, però, hanno respinto le principali doglianze. In primo luogo, è stata dichiarata irricevibile la richiesta di annullamento del bando di concorso, poiché presentata oltre i termini previsti dalla legge.
In secondo luogo, è stata ritenuta inammissibile l’impugnazione relativa alla nomina della commissione esaminatrice, considerata un atto interno al procedimento e privo di effetti immediatamente lesivi. Secondo il Tar, una contestazione su questo punto può essere avanzata solo al termine dell’intera procedura concorsuale, quando si concretizza un eventuale danno.
Confermata la linea del Policlinico
La sentenza rafforza dunque la posizione del Policlinico di Foggia, che aveva deciso di bandire il concorso evidenziando la mancanza, nell’organigramma aziendale, della figura specifica di “specialista della comunicazione istituzionale”, distinta da quella del giornalista pubblico introdotta dal contratto nazionale del comparto sanità.
Un elemento ritenuto decisivo anche dal Tar, che ha ricostruito come le due figure professionali siano formalmente diverse e previste dalla normativa di settore.
Intervento dell’Ordine dei giornalisti e spese compensate
Nel procedimento era intervenuto anche l’Ordine dei giornalisti della Puglia, ma il suo contributo è stato qualificato come accessorio e ha seguito la sorte del ricorso principale, venendo anch’esso dichiarato irricevibile e inammissibile.
Il collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, chiudendo il contenzioso senza ulteriori oneri per le parti.
La decisione del Tar rappresenta un passaggio importante nella riorganizzazione della comunicazione del Policlinico, confermando la legittimità delle scelte amministrative adottate sotto la gestione commissariale di Pasqualone.










