La Corte d’Appello di Bari mette la parola fine a una delle vertenze di lavoro più lunghe e delicate del territorio, respingendo il ricorso della Fondazione San Pio da Pietrelcina e confermando integralmente la sentenza di primo grado favorevole al sacrista Antonio La Porta. È il decimo pronunciamento giudiziario che dà ragione al lavoratore, dichiarando nullo anche il terzo licenziamento e ribadendone la natura ritorsiva. La sentenza, depositata il 4 febbraio 2026, conferma l’obbligo di reintegra nel posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni maturate, oltre ai contributi previdenziali e al risarcimento del danno, applicando la tutela reale prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
Licenziamento ritorsivo e diritto di critica
Secondo i giudici della sezione lavoro della Corte d’Appello di Bari, il licenziamento intimato il 10 giugno 2024 non era sorretto da alcuna giusta causa. Le dichiarazioni rilasciate da La Porta al Corriere della Sera nell’aprile dello stesso anno sono state ritenute pienamente legittime, in quanto espressione del diritto di critica del lavoratore. La Corte esclude qualsiasi intento diffamatorio, chiarendo che le affermazioni del sacrista erano circostanziate, pertinenti e rispettose dei limiti di continenza formale e sostanziale, e dunque non idonee a ledere l’onore o la reputazione della Fondazione.
Una sequenza di licenziamenti annullati
La vicenda giudiziaria prende avvio nel giugno 2023, quando La Porta viene licenziato per la prima volta per giustificato motivo oggettivo. Quel provvedimento viene annullato dal Tribunale di Foggia, che ordina la reintegrazione. Seguono un secondo e un terzo licenziamento, entrambi dichiarati nulli. La Corte d’Appello sottolinea come l’ultimo recesso rappresenti l’ennesimo tentativo di eludere gli effetti delle precedenti decisioni giudiziarie, evidenziando una condotta datoriale chiaramente ritorsiva nei confronti del lavoratore, anche in relazione al ruolo svolto dallo stesso La Porta nel percorso che ha portato all’approvazione dell’Appendice A del contratto collettivo nazionale dei sacristi.
Il Santuario riconosciuto come grande luogo di pellegrinaggio
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda la qualificazione del Santuario di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo. La Corte afferma che si tratta, senza possibilità di equivoci, di un grande luogo di culto meta di pellegrinaggi, richiamando un fatto considerato notorio ai sensi dell’articolo 115 del codice di procedura civile. I giudici chiariscono che il Santuario è frequentato continuativamente durante tutto l’anno da fedeli pellegrini attratti dalla venerazione di San Pio, e non soltanto in occasione di singole ricorrenze religiose. Le attività tipiche di una parrocchia ordinaria rappresentano dunque solo una parte minoritaria del lavoro svolto all’interno del complesso religioso. La Corte ricorda inoltre che la stessa Fondazione aveva riconosciuto, in una comunicazione del giugno 2023, di rientrare tra i luoghi di culto destinatari delle norme speciali previste dall’Appendice A, ammettendo che tale disciplina fotografa l’organizzazione concreta dell’attività lavorativa presso il Santuario.
Il parere ENBIFF e le informazioni “ad usum delphini”
Particolarmente significativo è il giudizio espresso dalla Corte sul parere dell’ENBIFF, l’ente bilaterale incaricato dell’interpretazione autentica del contratto collettivo, richiamato dalla Fondazione per sostenere la non applicabilità dell’Appendice A. I giudici affermano che il parere è stato reso sulla base esclusiva delle informazioni fornite dalla Fondazione, senza alcuna verifica autonoma. Informazioni che la sentenza qualifica esplicitamente come “ad usum delphini”, ossia costruite e rappresentate in modo funzionale a sostenere una tesi precostituita. Secondo la Corte, la Fondazione avrebbe fornito una descrizione non veritiera della realtà del Santuario, rappresentando l’afflusso dei fedeli come episodico e prevalentemente turistico, quando invece è continuo e di natura devozionale. Una ricostruzione parziale che ha indotto l’ente bilaterale a esprimere un parere fondato su presupposti errati. Proprio per questo motivo, il giudizio dell’ENBIFF viene ritenuto privo di attendibilità e incapace di incidere sull’applicazione dell’Appendice A, che resta pienamente operativa per il Santuario di San Giovanni Rotondo.
Appendice A e tutela reale confermate
La sentenza ribadisce che la Fondazione San Pio da Pietrelcina è vincolata all’applicazione dell’Appendice A del CCNL dei sacristi, che prevede condizioni economiche e normative più favorevoli per i lavoratori impiegati nei grandi luoghi di pellegrinaggio. Respinte anche le tesi sulla presunta possibilità di disdetta unilaterale del contratto collettivo e sull’inapplicabilità della tutela reale. La Corte chiarisce che la natura religiosa dell’ente non consente di derogare all’articolo 18 nei casi di licenziamento nullo per motivo ritorsivo.
Una sentenza destinata a fare scuola
Con questa decisione, la Corte d’Appello di Bari chiude una lunga stagione di contenziosi e fissa principi destinati ad andare oltre la singola vicenda. Dieci sentenze favorevoli hanno consolidato un punto fermo: anche nei santuari gestiti dai frati, i diritti dei lavoratori e la tutela contro i licenziamenti ritorsivi non possono essere compressi né aggirati. Una sentenza che rafforza il valore della contrattazione collettiva e chiarisce, una volta per tutte, che San Giovanni Rotondo è luogo di pellegrinaggio non solo nella devozione popolare, ma anche nel diritto.











