Arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà per la selezione di un dirigente di ente locale. È durissima la lettera della Direl, il sindacato dei dirigenti, alla sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, agli uffici comunali, al prefetto di Foggia e al Dipartimento della Funzione Pubblica di Palazzo Chigi.
Il vicesegretario nazionale Micky de’ Finis ha scritto una istanza di annullamento d’ufficio in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 1285 Registro Generale del Comune di Foggia del 04.09.2024 firmata dal dirigente Giuseppe Marchitelli, con RUP Giovanni Cotugno. Si tratta di un atto col quale il Comune di Foggia ha avviato la procedura selettiva per l’affidamento di un incarico di “Dirigente Tecnico” a tempo determinato e pieno, ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
Come spiega l’ex dirigente in pensione di Palazzo Dogana i riferimenti normativi sui requisiti di accesso alla Dirigenza comunale sono l’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001; gli articoli 4 e 5 del Regolamento sui requisiti professionali per l’accesso ai profili dirigenziali del Comune di Foggia e l’articolo 15 del Regolamento per il reclutamento a tempo determinato di personale dirigenziale e non dirigenziale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 28 dello scorso marzo.
Vale ovviamente la gerarchia del diritto. L’Amministrazione indicente la procedura selettiva ha un potere discrezionale ampio, ma deve sempre seguire la norma nazionale, nell’alveo dei vincoli normativi generali, al fine di evitare di incorrere nella illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà dell’operato della PA. Ciò vale soprattutto nel caso di mere “Selezioni pubbliche” (come quelle ex art. 110 TUEL) che sono, per definizione, meno “protette” di una normale procedura di pubblico concorso.
Cosa è successo a Foggia? Nell’avviso sarebbero stati eliminati alcuni requisiti essenziali per selezionare un dirigente tecnico come la formazione scientifica comprovata da pubblicazioni. La necessaria esperienza quinquennale in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza sarebbe stata trasformata a Foggia in esperienza meramente biennale completata, in sostituzione ed integrazione, da una triennale esperienza nell’esercizio della libera professione.
“Una novità questa davvero assoluta tra i requisiti specifici per l’accesso a qualunque ruolo dirigenziale”, scrive de’ Finis. E aggiunge: “È lampante, dunque, la costruzione capziosa di un accapo con requisiti di accesso minori rispetto a tutte le altre categorie ammissibili e in parte sovrapponibili. Condizioni che di fatto agevolano l’accesso alla Dirigenza pubblica di soggetti esterni alla PA a cui, di contro, si dovrebbe ricorrere in via solo residuale e temporanea. Quanto sopra è confermato anche da un approccio esattamente contrario alla volontà del Legislatore nazionale da parte dell’Ente comunale. Infatti, prova ne è la scelta di non ricorrere per la copertura del posto di cui all’Avviso in oggetto, al naturale scorrimento del concorso a tempo pieno e indeterminato con graduatoria non ancora scaduta e proprio da Dirigente Tecnico nel Comune di Foggia, formatasi a seguito di regolare procedura di pubblico concorso già espletata. Questo modo di procedere, certamente, determinerà: il mancato accesso alla Dirigenza di idonei a procedure pubbliche di concorso; la scarsa/mancata partecipazione di numerosi soggetti, particolarmente qualificati; la ridotta partecipazione di coloro che rispettano i requisiti”.
De’ Finis, che rinvia alle procedure concorsuali ai tempi di Landella che avevano rispettato i requisiti nazionali, contesta anche “l’originalità della richiesta dell’esperienza libero-professionale, inserita nell’Avviso”. “Il tutto con buona pace della trasparenza e dell’imparzialità che dovrebbero accompagnare e permeare sempre l’attività pubblica”. Insomma l’Avviso manifesta, secondo il sindacalista, “una palese propensione ad agevolare l’accesso a soggetti particolari e con requisiti specifici insufficienti”.
Si tratta, a suo avviso, di procedure illegittime che potrebbe arrecare all’Ente anche dal punto di vista patrimoniale dei danni. La Federazione, in mancanza di risposte, annuncia già che dovrà procedere con l’impugnativa al TAR, inoltrando la materia agli Organi istituzionali di controllo esterno della PA, con espresso riferimento alla Corte dei Conti, ANAC e, ove del caso, al MEF RGS, Ispettorato Generale Servizi Ispettivi Finanza Pubblica.