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Home - No del Consiglio di Stato a Seccia: niente Procura di Reggio. Intanto il tribunale archivia una sua querela contro Gazzetta

No del Consiglio di Stato a Seccia: niente Procura di Reggio. Intanto il tribunale archivia una sua querela contro Gazzetta

Doppia sconfitta per l'ex procuratore di Lucera, stoppata la corsa per un posto in Calabria. E non c'era diffamazione negli articoli sul "Sistema Trani"

Di Redazione
23 Novembre 2023
in Cronaca
Domenico Seccia (foto da cronachefermane.it)

Domenico Seccia (foto da cronachefermane.it)

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No del Consiglio di Stato a Domenico Seccia. Il 64enne barlettano, ex procuratore di Lucera, si è visto respingere il ricorso contro la decisione del Csm di non affidargli la Procura di Reggio Calabria. La vicenda, molto intricata, si protrae dal 2018 a suon di sentenze e ricorsi. Da un lato Seccia, dall’altro Giovanni Bombardieri, attuale procuratore capo nella città calabrese. In mezzo, il Consiglio superiore della Magistratura, fortemente convinto della legittimità del proprio operato: il Plenum ha infatti confermato più volte l’incarico a Bombardieri nonostante alcune istanze formulate dal magistrato di Barletta.

Ieri ecco l’ennesima sentenza sulla vicenda: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6384/2023, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e per il resto dichiara l’incompetenza di questo Consiglio di Stato e la competenza del Tar del Lazio, sede di Roma, presso il quale l’azione di impugnazione potrà essere riassunta nelle forme e nel termine previsti dall’art. 15, comma 4, cod. proc. amm”. Insomma, ancora un nulla di fatto per Seccia. A Reggio Calabria resta Bombardieri così come disposto dal Csm nel lontano 2018. In buona sostanza, Seccia dovrebbe impugnare nuovamente al Tar, ma nel frattempo Bombardieri dovrebbe terminare il suo mandato e probabilmente andrà via. Avrebbe fatto domanda per Catanzaro.

Querela archiviata

Mentre il CdS si esprimeva sul ricorso di Seccia, il Tribunale di Bari bocciava una querela dell’ex pm contro la Gazzetta del Mezzogiorno che anni fa raccontò le indagini per corruzione avviate dalla Procura di Lecce contro il magistrato. Per la gip Susanna De Felice non furono articoli diffamatori ma “una fedele cronistoria dei fatti così come effettivamente avvenuti”. Negli articoli fu raccontato il coinvolgimento di Seccia nell’inchiesta sulle presunte sentenze truccate nel tribunale di Trani, il famoso “Sistema Trani”.

“L’indagine – ricorda Gazzetta in un focus pubblicato oggi – nacque dalle denunce dell’imprenditore Flavio D’Introno poi confermate dall’ex pm Antonio Savasta: Seccia sarebbe stato protagonista di una corruzione che – per l’accusa – sarebbe stata ‘certamente consumata’. La gip De Felice, valorizzando le argomentazioni della difesa, ha demolito – scrive sempre Gazzetta – la tesi del querelante attraverso una lezione sul diritto di cronaca. ‘Non è condivisibile il ritenuto mancato rispetto del requisito della verità dei fatti rappresentati. Le notizie di cronaca giudiziaria riportate sui quotidiani sono sostanzialmente coincidenti con la realtà processuale dei fatti esposti'”.

E ancora: “Il Seccia – a prescindere dall’estrema gravità delle accuse e dall’eventuale concreta responsabilità penale in capo allo stesso Seccia, l’accertamento della quale non spettava di certo ai giornalisti né rileva in questa sede – è stato effettivamente iscritto nel registro degli indagati a seguito delle dichiarazioni rese a suo carico nell’ambito del procedimento”.

Sempre secondo la giudice, “i giornalisti si sono limitati a dare atto del contenuto di verbali, effettuando le opportune verifiche in ordine alla fonte dichiarativa e alla corrispondenza con gli atti del procedimento, non essendo ovviamente tenuti alla valutazione della verità di quanto dichiarato dal Savasta e dal D’Introno“.

La gip, a conferma della correttezza del giornalista, ha dato atto che nello scorso aprile la “Gazzetta” ha poi raccontato l’esito della vicenda. Ovvero che il pm di Lecce aveva chiesto l’archiviazione per prescrizione delle accuse di corruzione, “precisando altresì che il Seccia aveva presentato reclamo avverso il decreto di archiviazione al fine di rinunciare alla prescrizione e ottenere una formula assolutoria piena”.

In luglio la gup Valeria Isabella Valenzi aveva già archiviato un’altra querela di Seccia, che per la stessa vicenda ha intentato anche due procedimenti civili nei confronti della “Gazzetta”.

RILEVANZA SOCIALE

Stando al documento di archiviazione del tribunale barese “non v’è dubbio che il coinvolgimento del Seccia, in qualità di magistrato, in un’inchiesta per corruzione in atti giudiziari anche nota come ‘Giustizia truccata’, connotata da elevatissima eco mediatica – anche a livello nazionale – in virtù dell’estrema gravità della vicenda, costituisse un fatto di rilevanza sociale, sicché sussisteva un sicuro interesse della collettività alla conoscenza di tale fatto”.

DIRITTO DI CRONACA

Il provvedimento di archiviazione firmato dal gip riporta alcuni passaggi decisivi sul diritto di cronaca. “Si riporta l’orientamento della Suprema Corte in materia, secondo cui il diritto di cronaca, che può comportare qualche sacrificio dell’accuratezza della verifica della verità del fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, presuppone la immediatezza della notizia e la tempestività dell’informazione, e, pertanto, non ricorre quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere una attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che, laddove si dà conto di vicende giudiziarie, incombe l’obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse (Sez.1 n.13941 del 08/01/2015, P.C. in proc. Ciconte, Rv. 263064)”.

E ancora: “È indubbio anche il rispetto del requisito della continenza, osservandosi a tal proposito come nessuna delle espressioni utilizzate negli articoli si sia tradotta in un’indebita anticipazione della colpevolezza o in un’offesa gratuita e immotivata alla sfera personale del Seccia, né tantomeno si evince l’utilizzo di terminologia intrinsecamente volgare od offensiva. In definitiva, si può rilevare il pieno rispetto dei principi necessari ai fini della sussistenza dell’esimente del diritto di cronaca giudiziaria ex art. 51 c.p., con conseguente esclusione della responsabilità penale di Massimiliano Scagliarini e Anna Chiara Spagnuolo – avendo gli articoli riportato, nello specifico, notizie corrispondenti al vero, in ossequio alla diligenza dell’operato del giornalista e alla sua buona fede”.

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Tags: seccia
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