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Home - Mafia: boss di Foggia chiede i domiciliari per motivi di salute, la Cassazione dice no. “Ricorso inammissibile”

Mafia: boss di Foggia chiede i domiciliari per motivi di salute, la Cassazione dice no. “Ricorso inammissibile”

Di Redazione
3 Maggio 2022
in Cronaca
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Bocciatura della Cassazione per il boss di Foggia, Roberto Sinesi detto “lo zio”. L’uomo, capo indiscusso del clan Sinesi-Francavilla, detenuto al 41bis nel carcere di Rebibbia, aveva fatto richiesta di trasferimento ai domiciliari per problemi di salute. Ma la Cassazione, presidente Mogini, ha confermato quanto disposto dal Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la “richiesta di concessione del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare”.

Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

Secondo la Cassazione, “il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per il differimento della pena detentiva, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento alla condizione nosografica di Roberto Sinesi, rispetto alla quale l’espletamento dell’invocata perizia appare superfluo – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione”. Per tutte queste ragioni, il ricorso del boss foggiano “deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. (In alto, una vecchia immagine del boss; sullo sfondo, il carcere romano di Rebibbia)

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Bocciatura della Cassazione per il boss di Foggia, Roberto Sinesi detto “lo zio”. L’uomo, capo indiscusso del clan Sinesi-Francavilla, detenuto al 41bis nel carcere di Rebibbia, aveva fatto richiesta di trasferimento ai domiciliari per problemi di salute. Ma la Cassazione, presidente Mogini, ha confermato quanto disposto dal Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto la “richiesta di concessione del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare”.

Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

Secondo la Cassazione, “il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per il differimento della pena detentiva, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento alla condizione nosografica di Roberto Sinesi, rispetto alla quale l’espletamento dell’invocata perizia appare superfluo – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione”. Per tutte queste ragioni, il ricorso del boss foggiano “deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. (In alto, una vecchia immagine del boss; sullo sfondo, il carcere romano di Rebibbia)

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Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

Secondo la Cassazione, “il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per il differimento della pena detentiva, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento alla condizione nosografica di Roberto Sinesi, rispetto alla quale l’espletamento dell’invocata perizia appare superfluo – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione”. Per tutte queste ragioni, il ricorso del boss foggiano “deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. (In alto, una vecchia immagine del boss; sullo sfondo, il carcere romano di Rebibbia)

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Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

Secondo la Cassazione, “il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per il differimento della pena detentiva, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento alla condizione nosografica di Roberto Sinesi, rispetto alla quale l’espletamento dell’invocata perizia appare superfluo – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione”. Per tutte queste ragioni, il ricorso del boss foggiano “deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. (In alto, una vecchia immagine del boss; sullo sfondo, il carcere romano di Rebibbia)

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Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

Secondo la Cassazione, “il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per il differimento della pena detentiva, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento alla condizione nosografica di Roberto Sinesi, rispetto alla quale l’espletamento dell’invocata perizia appare superfluo – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione”. Per tutte queste ragioni, il ricorso del boss foggiano “deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. (In alto, una vecchia immagine del boss; sullo sfondo, il carcere romano di Rebibbia)

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Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

Secondo la Cassazione, “il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Roma risulta fondato su una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, per il differimento della pena detentiva, è necessario che la patologia, fisica o psichica, da cui è affetto il condannato sia grave e tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quanto riscontrato con riferimento alla condizione nosografica di Roberto Sinesi, rispetto alla quale l’espletamento dell’invocata perizia appare superfluo – non si possa agevolmente attuare nello stato di detenzione”. Per tutte queste ragioni, il ricorso del boss foggiano “deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende”. (In alto, una vecchia immagine del boss; sullo sfondo, il carcere romano di Rebibbia)

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Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

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Contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza, il boss aveva fatto ricorso in Cassazione, “deducendo, mediante due correlate doglianze – si legge in sentenza -, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici penitenziari invocati, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della gravità delle condizioni di salute del ricorrente e disattendeva la richiesta di espletamento di perizia, formulata all’udienza del 7 ottobre 2021. Queste ragioni venivano ulteriormente richiamate con le memorie difensive depositate il 17 marzo 2022, con cui si ribadivano le ragioni che imponevano la concessione al detenuto del beneficio penitenziario del differimento della pena detentiva, anche nella forma della detenzione domiciliare. Il ricorso proposto da Roberto Sinesi è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati”.

Secondo il Collegio, il ricorso del boss “non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Roma nel rispetto delle emergenze processuali e delle condizioni nosografiche del detenuto. L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti – riporta la Cassazione -, con una motivazione priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, effettuando un vaglio delle condizioni di salute di Roberto Sinesi congruo e conforme agli esiti delle verifiche nosografiche (ovvero delle eventuali malattie, ndr) eseguite nei suoi confronti, che non consentivano la concessione dei benefici invocati”. Stando a quanto riportato in sentenza, “tutte le patologie da cui è affetto il Sinesi sono sotto controllo e vengono trattate farmacologicamente” e che “fino ad ora non sono stati rilevati eventi clinici di acuzie tali da richiedere interventi urgenti”.

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Tags: Mafia FoggiaRoberto Sinesi
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