Nell’ordinanza firmata dal giudice Giulio Fanales, relativa al commissariamento del Foggia Calcio, sono ricostruiti gli ultimi travagliati mesi del club rossonero. Dall’arresto di Massimo Curci fino a quello di Fedele Sannella. 50 pagine per spiegare tutti i motivi che hanno portato all’arrivo del commercialista barese, Nicola Giannetti, amministratore giudiziario del Foggia per i prossimi 6 mesi.
“La richiesta – si legge nell’ordinanza – si fonda sull’addebito, alla Foggia Calcio s.r.l, dell’illecito amministrativo dipendente dal reato di autoriciclaggio, commesso da Curci Ruggiero Massimo, quale consigliere di amministrazione della società calcistica, e dal delitto di riciclaggio, commesso da Curci Nicola, altro consigliere di amministrazione della società calcistica, e da Sannella Fedele, legale rappresentante della Esseci s.r.l., detentrice dell’intero capitale sociale della Foggia Calcio s.r.l., come tale persona fisica esercitante di fatto la gestione ed il controllo della società calcistica.
Ai tre soggetti in posizione apicale viene ascritto l’avere impiegato somme di denaro, costituenti provento di reati perpetrati da Curci Ruggiero Massimo, per pagamenti funzionali alla gestione della società Foggia Calcio, così ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa. In particolare, premessa la commissione da parte di Curci Ruggiero Massimo, in concorso con altri, di una serie di delitti di frode fiscale, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita ed indebita compensazione, viene ascritto al Sannella l’avere ricevuto la somma di Euro 378.750,00, provento dei reati, da Curci Nicola, a sua volta ricettore della stessa dal concorrente Curci Ruggiero Massimo, e l’avere impiegato il denaro per pagamenti funzionali alla gestione della società Foggia Calcio, in questo modo ostacolando l’identificazione della provenienza delittuosa”.
E ancora: “La difesa – è riportato negli atti del giudice – sottolinea il radicale mutamento negli organigrammi societari: se all’epoca dei fatti Curci Ruggiero Massimo Curci Nicola erano entrambi membri consiglio di amministrazione della Foggia Calcio, mentre Sannella Fedele era il presidente del consiglio di amministrazione della Esseci s.r.l., attualmente nessuno dei tre indagati risulta membro dell’organo amministrativo della Foggia Calcio s.r.l., ovvero della controllante Esseci s.r.l.”. Ma secondo il giudice “a ben vedere, la società calcistica risulta tuttora gestita da soggetti strettamente collegati agli autori delle condotte penalmente rilevanti e, a vario titolo, coinvolti dai fatti illeciti per cui si procede”. Ecco perchè è ritenuto ancora alto il rischio di reiterazione del reato. Motivo per il quale Sannella è ancora in carcere.
I criteri di scelta della misura
“La rilevanza della sottovalutazione del rischio specificamente collegato ai reati per cui si procede – è riportato nell’ordinanza -, contenuta nel modello gestionale, e la notevole protrazione temporale dello stato esistente, caratterizzato dall’inefficace contenimento del rischio, rendono evidente la gravità del deficit organizzativo, inficiante l’attitudine alla prevenzione del sistema di controllo interno adottato.
Si ritiene, pertanto, adeguata all’effettivo contrasto del pericolo la sola misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, per la durata di sei mesi.
Gli investimenti dei capitali di provenienza delittuosa si protraevano per un tempo consistente, nel corso di due stagioni calcistiche consecutive.
L’ammontare complessivo dell’investimento illecito pare certo significativo e tale risulta, a maggiore ragione, se si considerano le condizioni di difficoltà finanziaria in cui la società versava stabilmente. La predetta misura si manifesta, dunque, altresì proporzionata alla gravità concreta, ossia all’entità del fatto ed alla sanzione applicabile all’ente.
La Foggia Calcio s.r.l. impiega, allo stato, sessantasette dipendenti, dei quali quaranta appartenenti all’area tecnico-amministrativa ed altri ventisette sportivi, fra allenatori e calciatori. Stante l’usuale seguito della disciplina calcistica, inoltre, non può non considerarsi, sotto il medesimo profilo occupazionale, anche la compresenza di numerose altre imprese, in forma societaria o meno, tenute sostanzialmente in vita dall’indotto della società calcistica.
L’interruzione dell’attività dell’ente provocherebbe, pertanto, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Tale circostanza impone al giudice di disporre, in luogo dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, la prosecuzione da parte del commissario giudiziale dell’attività della Foggia Calcio s.r.l., per un tempo di sei mesi, decorrente dalla data di notifica detta presente ordinanza.
Ai sensi dell’art. 15 commi 11 e III D.Lgs. n. 231/01, vengono attribuiti al commissario giudiziale la rappresentanza legale dell’ente ed il potere di compimento degli atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione giudiziale, e degli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice; vengono, inoltre, affidati al commissario giudiziale l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo, idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli per cui si procede, e tutti i compiti correlati alla specifica attività svolta dall’ente”.
L’ordinanza “determina il periodo del commissariamento in mesi sei, decorrente dalla data di notifica del documento (ieri 19 marzo 2018, ndr). Nomina commissario giudiziale il Dottore Commercialista Nicola Giannetti, con studio in Bari via de Rossi n. 27. Attribuisce al commissario giudiziale la rappresentanza legale dell’ente ed il potere di compimento degli atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione giudiziale, e degli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del giudice.
Affida al commissario giudiziale l’adozione e l’efficace attuazione del modello organizzativo, idoneo a prevenire reati della stessa specie di quelli per cui si procede, e tutti i compiti correlati alla specifica attività svolta dall’ente. Autorizza il commissario giudiziale ad avvalersi di un ausiliario, previa comunicazione del nominativo del medesimo al giudice”.