Quale difensore della HS Holzexport Schuster Ges.mbH, con sede ad Innsbruck (Austria), in persona dell’Amministratore Delegato ed in quanto tale legale rappresentante sig. Michael Sebastian Jenewein, espongo e chiedo quanto segue.
Sul Vostro quotidiano on-line di giovedì 4 febbraio 2016 avete pubblicato la notizia, dal titolo “PUGLIA, sequestrate 23 tonnellate di pellet. Guardia di Finanza blocca carico estero” del sequestro operato da funzionari del Servizio Antifrode della Agenzia delle Dogane di Bari in collaborazione con la Guardia di Finanza di Bari, relativo ad un carico di 23 tonnellate pellet, con tanto di fotografia a colori dei finanzieri che, in debita posa, esibiscono come un trofeo una delle confezioni di pellet appena sottoposto a sequestro, dalla quale poteva chiaramente evincersi che si trattava di pellet SCHUSTER, essendo ben visibile il marchio e il logo SCUSTER riportati sull’etichetta della confezione.
Nell’articolo in questione si da conto del certosino lavoro dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane di Bari che “al termine di mirati accertamenti effettuati all’interno degli spazi doganali dello scalo marittimo barese, a tutela del consumatore, hanno sequestrato 1.518 sacchi da 15 chili di pellet”.
“In particolare – secondo l’autore dell’articolo – è stato constatato che il carico di pellet, trasportato da un autoarticolato appena sbarcato dalla motonave “Superfast” proveniente dalla Grecia, era di origine rumena e non austriaca, in palese contrasto di quanto riportato sia nella documentazione commerciale esibita all’atto del controllo e sia sulla dicitura apposta su ogni singolo sacchetto. Pertanto considerata la falsa etichettatura volontariamente apposta, atta ad indurre in errore il consumatore finale circa la reale origine del prodotto, si è proceduto al sequestro dell’intero carico risultato essere pari a circa 23 tonnellate”.
L’articolo si concludeva, quindi, con la notizia che i rappresentanti legali della ditta cedente e dell’importatore sono stati “denunziati all’Autorità Giudiziaria per vendita di prodotti industriali con segni mendaci, mentre l’autotrasportatore è stato segnalato per falsità ideologica in atto pubblico, per aver utilizzato la documentazione commerciale attestante un luogo di carico differente di quello accertato”.
Ebbene, mi preme evidenziare che, con Ordinanza del 25 marzo 2016, il Tribunale del Riesame di Bari, ritenendo che non vi fosse alcunchè di irregolare né tanto meno di illecito nella condotta della Schuster, ha annullato il sequestro in questione e ha disposto la immediata restituzione del pellet all’azienda da me assistita.
Pertanto, pur essendo vera la notizia del sequestro, le informazioni riportate nell’articolo da Voi pubblicato erano assolutamente non veritiere e gravemente fuorvianti: contrariamente a quanto da Voi riferito, infatti, sulle confezioni di pellet Schuster destinate al mercato italiano non era stata apposta, né volontariamente né involontariamente, alcuna “falsa etichettatura” atta ad indurre in errore il consumatore finale circa la reale origine del prodotto. Sulle confezioni di pellet SCHUSTER, in sostanza, non vi era alcuna falsa o fallace indicazione di provenienza che potesse giustificare né un fermo amministrativo, né tanto meno un sequestro penale.
Tanto premesso, considerato che la suddetta pubblicazione riportava una notizia gravemente lesiva dell’immagine commerciale della SCHUSTER – che è un’azienda leader in Europa nel settore della commercializzazione del pellet – ai sensi dell’art. 8 della Legge 416/1981, con la presente chiedo espressamente che vogliate pubblicare, con la stessa evidenza con la quale avete riportato la notizia del sequestro, la notizia del dissequestro del pellet SCHUSTER disposto dal Tribunale del Riesame di Bari che (con Ordinanza del 25 marzo 2016) ha annullato il sequestro effettuato dalla Agenzia delle Dogane di Bari, riconoscendo l’insussistenza dei reati ipotizzati nei confronti del legale rappresentante della Schuster e dell’importatore (vendita di prodotti industriali con segni mendaci e falsità ideologica in atto pubblico) e l’assoluta correttezza della condotta commerciale tenuta dalla SCHUSTER.
Distinti saluti
AVV. RICCARDO PAGLIARULO