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Home - Caso tributi a Foggia, Mazal si difende: “Regolare la gestione delle entrate del Comune”

Caso tributi a Foggia, Mazal si difende: “Regolare la gestione delle entrate del Comune”

Di redazione
18 Febbraio 2016
in Lettere
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“Sino ad oggi le società AIPA prima e Mazal Global Solutions dopo, nella loro qualità di concessionari della gestione delle entrate comunali del Comune di Foggia, si sono sempre astenute dal rispondere, a mezzo stampa, agli ingiustificati attacchi mediatici portati da un consigliere comunale e, conseguentemente, dai giornalisti. Ciò per il semplice motivo per cui le risposte alle ingiustificate prese di posizione del Comune sono tutte già ‘agli atti’ nel ricorso pendente al TAR Puglia presentato contro il Comune di Foggia (e contro la sua delibera del novembre 2014) e nella denuncia alla Procura ed alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti”. E’ quanto si legge in una nota della Mazal Global Solutions srl. “Questo perché, continua la nota – nonostante i numerosissimi incontri di servizio con l’amministrazione comunale, sfociati nei relativi verbali regolarmente sottoscritti dai dirigenti comunali ivi presenti e nessuno escluso, ed a dispetto dei numerosi pareri richiesti dal Comune di Foggia a propri uffici interni ed a professori universitari, sistematicamente resi in favore della concessionaria, il Comune persegue nel denigrare e nell’ostacolare l’operato dei concessionari della gestione delle entrate comunali, legittimamente operanti in loco. L’ennesima aggressione a mezzo stampa del 13 febbraio, tuttavia, induce la Mazal – anche per meglio tutelare i diritti e gli interessi aziendali (nonché, tra l’altro, il diritto della cittadinanza foggiana ad un’informazione seria e completa) – a chiarire alcuni fatti essenziali. Ci si riferisce, in particolare, all’assurda quanto paradossale accusa secondo la quale AIPA (dante causa di MAZAL) nel corso del 2014 avrebbe commesso peculato, gestendo le entrate l’I.M.U., TARES e TARI che, sempre stando all’accusa, non rientravano nell’oggetto del contratto stipulato a suo tempo con il Comune di Foggia.

Non è così. Difatti, in pedissequa applicazione delle regole contrattuali (Contratto, Capitolato d’Oneri e Disciplinare relativi alla gara pubblica che AIPA ha regolarmente vinto dopo aver superato il “vaglio” del TAR Puglia e del Consiglio di Stato), AIPA e il Comune stabilivano – con apposito contratto integrativo – di regolamentare l’estensione dell’oggetto dell’affidamento (che originariamente comprendeva ICI e TARSU) alle due entrate che nel nostro ordinamento legislativo ne hanno preso il posto: l’IMU e la TARES. Tale procedura non solo era ed è univocamente prescritta dall’art. 23 del Disciplinare di Gara formulato dall’amministrazione comunale, ma era ed è specificatamente ed inequivocabilmente legittimata normativamente dal legislatore nazionale con l’art. 14 – comma 35 – della Legge n. 201/2011 (quanto alla TARES) e con l’art. 1 – comma 691 – della Legge n. 147/2013 (quanto alla TARI): in buona sostanza la “legge” consente ai comuni di affidare (senza gara) la gestione della TARES (che si paga esclusivamente con F/24) e della TARI (che si paga esclusivamente con F/24) ai propri concessionari che gestivano in precedenza la tassa rifiuti. Inoltre, in considerazione del fatto che l’ammontare delle riscossioni complessive, per tal via, aumentava, il Comune, sempre in assoluta conformità alle citate regole contrattuali (Contratto, Capitolato d’Oneri e Disciplinare) ha correttamente preteso che venisse parallelamente aumentato (di oltre 9 milioni di euro) il minimo garantito annuo che AIPA doveva versare all’amministrazione, diminuendo contestualmente la percentuale di aggio che costituiva il compenso della stessa AIPA. Non solo. Proprio per fronteggiare la celerità con cui il legislatore modifica le norme sulla fiscalità locale, nel contratto integrativo del 2013 Comune e concessionaria stabilivano anche (la citazione è letterale) che “in caso di significativi interventi legislativi nel corso del 2013 atti a modificare l’attuale quadro normativo IMU/TARES il minimo garantito e l’aggio saranno conseguentemente determinati”. Dal che l’ulteriore conferma della titolarità in capo ad AIPA della gestione dell’IMU e della TARES. La TARI, invece, è stata affidata ad AIPA con l’art. 57 della deliberazione di C. C. n. 196/2014. Affermare, poi, che, per le entrate riscosse con F24, AIPA non farebbe nulla che giustifichi il suo compenso significa solo dire il falso, anche perché è esplicitamente demandata alla concessionaria l’attività di “acquisizione periodica dei flussi informativi e contabili, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, dei versamenti eseguiti (quindi degli F/24 pagati dai contribuenti) con conseguente registrazione degli stessi nelle banche dati, previa riconciliazione dei pagamenti eseguiti con le posizioni presenti negli archivi. Infatti, sulla predetta modalità di pagamento relativa all’I.C.I. (invero modalità vigente dall’anno 2007), proprio l’amministrazione comunale – in occasione dell’indizione e pubblicazione della gara pubblica che ha originato il vigente contratto – aveva considerato e calcolato l’ammontare delle riscossioni ai fini dell’applicazione dell’aggio della concessionaria all’esito della gara. La verità è che non può esserci riscossione se prima qualcuno (e a Foggia quel “qualcuno” era AIPA prima ed oggi Mazal) non abbia espletato le numerose attività connesse alla gestione della riscossione dei tributi, quali a titolo di mero esempio: Acquisizione ed informatizzazione in banca dati delle dichiarazioni; bonifica, aggiornamento e manutenzione delle banche dati ICI/IMU,; attività istruttorie necessarie a gestire le pratiche di sgravio, di rimborso oppure di rateizzazione, interpello; costanti controlli ed allineamenti degli archivi catastali per l’individuazione (tra l’altro) degli evasori totali; front-office per l’erogazione di servizi di informazioni all’utenza, con assistenza ai cittadini con impegno costante del personale da lunedì al sabato per un totale di 54 (cinquantaquattro) ore settimanali. E l’elenco delle attività che svolge la concessionaria – davvero assai lungo – potrebbe continuare ancora. Quanto sopra senza sottacere, al fine di non incorrere in facili quanto fuorvianti equivoci, che l’amministrazione comunale di Foggia non ha affidato in concessione la mera “riscossione” di questa o quell’entrata (come invece in epoche precedenti avveniva in favore delle “esattorie”). L’amministrazione comunale, ai sensi della legge quadro sulla fiscalità locale (D.Lgs. n. 446/1997) ha – invece – affidato in concessione la “gestione” delle proprie entrate, ovvero l’intero complesso ed articolato ciclo comprendente tutte le fasi propedeutiche, connesse e complementari relative ai tributi ed alle imposte di propria competenza. Risulta, pertanto, evidente come la riscossione costituisca solamente una fase residuale (ultima) del suddetto ciclo”.

Tags: AipacomuneFoggiaMazalPugliatributi
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