Con sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale di Foggia è stato ritenuto responsabile del reato di minaccia grave di morte il pregiudicato Michele Giudilli di Mattinata nei confronti dell’avvocato penalista Pierpaolo Fischetti, assistito dall’avvocato Luigi Leo. Giudilli, sulla pubblica via, indirizzò a Fischetti, mimandoli, il gesto della croce e il taglio della gola, oltre ad inseguirlo.
Il pregiudicato, difeso dall’avvocato Alberto Ciuffreda, è stato condannato a pagare la domanda risarcitoria nonché le spese processuali ed ha altresì beneficiato dell’istituto della particolare tenuità del fatto poiché la pena detentiva non è superiore nel minimo ai due anni.
Il fatto si inquadra in una più ampia vicenda in cui Giudilli, mosso da un forte risentimento per vicende pubbliche, venne denunciato anche per altri reati, alcuni dei quali ritenuti improcedibili per carenza di condizione di procedibilità mentre per un altro è stato assolto poiché le sue esternazioni sono state ritenute non diffamatorie al pari delle risposte ottenute dal legale. Di contro, le denunce di Giudilli, che presentò a sua difesa, sono state sistematicamente archiviate.
“Oltre alle prove orali acquisite in sede processuale altresì quelle documentali comprovano un’evidente acredine ed un acceso astio, così come comprovano i fatti oggetto del capo di imputazione a carico del Giudilli Michele. Invero non vi sono riscontri univoci opposti alle risultanze processuali, idonei a confortare un giudizio assolutorio nei confronti del prevenuto”, così in sentenza il giudice, Mariarosaria Renzetti.
Per la parte civile: “Mi spiace che una persona nota per i suoi problemi giudiziari sia stata ulteriormente condannata a pagare per tali comportamenti e spero che il forte sentimento di livore volto a cercare di screditare il sottoscritto, sino ad arrivare a compromettersi, un giorno possa tramutarsi per questi in un vivere serenamente”.
La replica
Il legale di Giudilli ha inviato una risposta: “Contrariamente a quanto ripetutamente riportato nel Vostro articolo del 29.11.2025, in cui parlate di “condanna” da me subita, il Tribunale di Foggia con sentenza n. 2435 del 5 giugno 2024 ha pronunciato una SENTENZA DI ASSOLUZIONE nei miei confronti ai sensi dell’art. 131-bis c.p. e dell’art. 530 c.p.p. con la formula testuale: ‘Letti gli art. 530 epp e 131 bis cp assolve Michele Giudilli dal reato ascrittogli perché non punibile per la particolare tenuità del fatto’. Mi dispiace spiegare ad un giornalista e ad un avvocato, persona offesa, che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di esclusione della punibilità che comporta una vera e propria assoluzione, non una condanna. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, questa pronuncia ne esclude la punibilità per ragioni di opportunità legate alla minima offensività della condotta.
Il Vostro organo di stampa ha commesso un errore volontario e gravemente fuorviante, violando i propri obblighi deontologici di divulgazione della verità. La confusione tra una sentenza di condanna e una sentenza di assoluzione per particolare tenuità del fatto non può essere considerata un mero errore materiale, ma rappresenta una distorsione sostanziale della realtà processuale che compromette gravemente la corretta percezione pubblica dell’esito del procedimento.
La corretta informazione giuridica costituisce un presidio fondamentale dello Stato di diritto e richiede il rispetto rigoroso della terminologia tecnica e degli effetti sostanziali delle pronunce giudiziarie. L’errore commesso dall’organo di stampa compromette gravemente questo principio e richiede immediata rettifica pubblica, riservandomi all’esito di agire nei Vostri confronti sia in sede penale che in sede civile”.
l’Immediato ha riportato pedissequamente il comunicato stampa diramato dalla parte offesa con all’interno un passaggio della sentenza del giudice che riconosce la commissione del fatto e la responsabilità dell’imputato con condanna alla rifusione delle spese e del danno. “Assolto per tenuità del fatto” significa che l’imputato ha commesso il reato, ma non viene punito perché il fatto è considerato di scarsa offensività e non abituale, come stabilito dall’articolo 131-bis del codice penale ed è un beneficio che si può riconoscere una sola volta. La sentenza viene registrata nel casellario giudiziale e, a differenza dell’assoluzione nel merito, non nega l’esistenza storica e giuridica dell’illecito.











