Si conclude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la titolare di un’attività commerciale di Manfredonia specializzata nella vendita di sigarette elettroniche e prodotti correlati.
Con una sentenza emessa il 17 giugno scorso, la Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Bari ha assolto la donna con la formula più ampia, “perché il fatto non sussiste”, ribaltando la precedente pronuncia del Tribunale di Foggia.
Le accuse mosse all’imprenditrice
L’inchiesta era nata dalle contestazioni relative alla presunta commercializzazione di prodotti contraffatti riconducibili alla società “DEA Flavor srl” e all’utilizzo del marchio “VAPOROSO” per finalità pubblicitarie, attraverso immagini protette da diritti commerciali.
Secondo l’impostazione accusatoria, la commerciante avrebbe posto in vendita prodotti ritenuti difformi dagli originali e utilizzato un marchio registrato per promuovere la propria attività.
La decisione della Corte d’Appello
Dall’istruttoria dibattimentale e dalla consulenza tecnica acquisita nel corso del procedimento sarebbe però emerso un quadro diverso. La difesa, rappresentata dall’avvocato Pierpaolo Fischetti, ha sostenuto che i prodotti sequestrati non presentassero anomalie né differenze rispetto a quelli commercializzati dalla stessa azienda che aveva presentato la denuncia.
Nelle motivazioni della sentenza, la Corte d’Appello evidenzia inoltre come non siano emerse prove idonee a dimostrare la sussistenza della frode in commercio contestata. I giudici sottolineano che non risultavano difformità qualitative o quantitative tra i prodotti sequestrati e quelli regolarmente commercializzati dalla società produttrice.
Nessuna prova sull’uso illecito del marchio
Un ulteriore passaggio della decisione riguarda l’accusa relativa all’utilizzo non autorizzato del marchio “VAPOROSO”.
Secondo quanto riportato nella sentenza, non sarebbe stato possibile dimostrare che il profilo Facebook sul quale compariva il marchio fosse riconducibile all’imputata. Gli stessi elementi raccolti nel corso del dibattimento non avrebbero consentito di attribuire con certezza all’imprenditrice l’attività pubblicitaria contestata.
La soddisfazione della difesa
“L’unica azione penalmente rilevante prevista dal legislatore è quella di consegnare all’acquirente una cosa mobile per un’altra e nessuno dei testimoni ascoltati ha attribuito una simile condotta alla mia assistita”, ha dichiarato Fischetti, commentando l’esito del procedimento.
Il legale ha inoltre evidenziato come nel processo non sia emersa alcuna sproporzione tra il valore dei prodotti consegnati e quanto corrisposto dagli acquirenti, né elementi idonei a sostenere le accuse di utilizzo illecito del marchio per finalità pubblicitarie.
Con la sentenza del 17 giugno 2026, la Corte d’Appello di Bari ha quindi disposto l’assoluzione integrale dell’imputata dai reati contestati, ordinando anche la restituzione di quanto eventualmente ancora sottoposto a sequestro.











