La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Francesco Tizzano, 54enne di Foggia, uomo delle estorsioni del clan Moretti, detenuto sottoposto al regime speciale del 41-bis, confermando il trattenimento di una lettera che era stata bloccata dalla Direzione della Casa di reclusione e successivamente sottoposta al vaglio della magistratura di sorveglianza.
La decisione è stata adottata dalla Prima Sezione Penale della Suprema Corte, che ha ritenuto corrette le valutazioni espresse dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nell’ordinanza emessa il 5 novembre 2025.
La lettera bloccata dal carcere
Al centro della vicenda vi è una missiva destinata al detenuto e sottoposta a controllo nell’ambito delle misure previste per i soggetti detenuti in regime di carcere duro.
Secondo quanto emerso dagli accertamenti, all’interno della busta erano presenti due scritti provenienti da persone diverse, nonostante fosse indicato un solo mittente. Inoltre, il contenuto conteneva dettagliate indicazioni logistiche e geografiche che, secondo gli organi di controllo, avrebbero potuto nascondere comunicazioni di natura criptica.
Il Magistrato di Sorveglianza aveva quindi confermato il trattenimento della corrispondenza ritenendo che il contenuto potesse rappresentare un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Le ragioni del ricorso
La difesa di Tizzano aveva contestato il provvedimento sostenendo che la presenza di due scritti nella stessa lettera non potesse giustificare una misura così restrittiva, anche perché gli autori dei testi erano stati immediatamente identificati nella moglie e nel figlio del detenuto.
Secondo il ricorrente, inoltre, né il Magistrato di Sorveglianza né il Tribunale avrebbero spiegato in modo adeguato perché le informazioni contenute nella lettera dovessero essere considerate messaggi criptici.
La decisione della Suprema Corte
La Cassazione ha invece ritenuto corretta la motivazione fornita dai giudici milanesi.
Nella sentenza viene evidenziato come una missiva formalmente attribuita a un solo mittente non possa contenere, per ragioni di trasparenza, scritti provenienti da soggetti diversi. Inoltre, i giudici hanno condiviso la valutazione secondo cui le dettagliate indicazioni logistiche e geografiche presenti nel testo potevano essere utilizzate per veicolare messaggi comprensibili soltanto agli interlocutori.
La Suprema Corte ha ricordato che, nei confronti dei detenuti sottoposti al regime del 41-bis, il controllo della corrispondenza rappresenta uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per impedire collegamenti con organizzazioni criminali e tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
Ricorso inammissibile e condanna alle spese
Secondo i giudici, il ricorso si è limitato a contestare le conclusioni raggiunte dal Tribunale senza fornire una spiegazione alternativa sul significato delle espressioni considerate sospette dagli organi di controllo.
Per questo motivo la Corte ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, condannando Tizzano al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende.










