Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha revocato il provvedimento cautelare emesso il 13 aprile scorso e ha rigettato integralmente il ricorso presentato da un gruppo di soci e candidati nei confronti della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo.
L’ordinanza, emessa il 29 maggio 2026, arriva all’esito del pieno contraddittorio tra le parti e dell’istruttoria svolta nell’ambito del procedimento. Secondo quanto comunicato dalla banca, il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris posto alla base della domanda cautelare, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’istituto e della Commissione Elettorale.
Il nodo delle candidature
Al centro del contenzioso vi erano le procedure elettorali interne alla banca e la presentazione delle candidature.
Nell’ordinanza, il Tribunale ha evidenziato la natura perentoria del termine del 1° marzo 2026 per la presentazione delle candidature e la tardività del completamento della documentazione da parte dei ricorrenti.
Secondo quanto riportato dalla BCC, il giudice ha inoltre riconosciuto la piena validità del Regolamento Assembleare ed Elettorale approvato dall’Assemblea dei Soci del 18 maggio 2025 e la correttezza dell’applicazione del quorum previsto per la presentazione delle liste.
Regole conosciute e quorum non raggiunto
Tra gli elementi richiamati nell’ordinanza figura anche la conoscenza effettiva delle regole elettorali da parte dei promotori della lista esclusa.
Il Tribunale avrebbe inoltre rilevato l’assenza di elementi concreti utili a contestare la correttezza della base elettorale e del calcolo del quorum, sottolineando che, in ogni caso, non sarebbe stato raggiunto il numero minimo di sottoscrizioni richiesto dal regolamento.
Condanna alle spese e responsabilità aggravata
Particolarmente rilevante, secondo l’istituto, è il passaggio dell’ordinanza relativo all’applicazione dell’articolo 96, comma 3, del codice di procedura civile.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la responsabilità aggravata, ravvisando una condotta processuale non conforme ai canoni di correttezza e lealtà.
Per questo motivo, oltre alla revoca della sospensione e al rigetto del ricorso, i ricorrenti e gli intervenuti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata.
La soddisfazione della banca
La Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo esprime soddisfazione per l’esito del giudizio, ritenendo che la decisione confermi la correttezza, la trasparenza e la legittimità dell’intero procedimento elettorale svolto.
L’istituto ha inoltre ringraziato il proprio collegio difensivo, composto da Giuseppe Trisorio Liuzzi e Flora Caputi, ribadendo il proprio impegno a operare nel rispetto delle regole, dei principi di sana e prudente gestione e nell’interesse dei soci, dei clienti e del territorio.










