Il consigliere comunale Giuseppe Mainiero ha presentato lo scorso 23 settembre una richiesta di accesso agli atti documentali, inerente il procedimento di “Concessione ponte del servizio di gestione” dello Stadio Comunale ‘Zaccheria’, all’Area 3 – Affari Generali – Servizio Sport.
La risposta gli è stata recapitata via pec questa mattina, firmata dal dirigente dell’Area 3 Giuseppe Marchitelli, dal dirigente Area 6 Tullio Daniele Mendolicchio quale responsabile di fase affidamento della gara e dalla dirigente Area 9 Irene Licari, che ha supportato il RUP con una consulenza, d’intesa con l’Avvocatura Civica.
Le precisazioni da Palazzo di Città
“In merito all’interrogativo posto dal consigliere sulle motivazioni per cui la procedura di gara non è stata effettuata dalla Stazione Unica Appaltante -Provincia di Foggia- con la quale il Comune ha sottoscritto una Convenzione, sono stati allegati una nota a firma del dirigente Area 3, ed il riscontro del Dirigente della SUA Provincia di Foggia, datato 15 luglio scorso, che conclude così: ‘Qualora il Comune di Foggia dovesse ritenere non accoglibili i rilievi mossi dallo scrivente, codesta amministrazione potrà procedere in via autonoma alla pubblicazione degli atti di gara, non prevedendo la convenzione di adesione alla SUA alcuna esclusiva a favore della Provincia di Foggia’.
Tutte le Stazioni Appaltanti – tanto la SUA Provincia di Foggia, tanto il Comune di Foggia – si trovano ad operare con un corpus normativo nuovo, profondamente innovato nella diversa regolazione di istituti giuridici (quali la concessione) già preesistenti nel precedente Codice dei Contratti. Nel panorama del diritto vivente, infatti, non di rado si consolidano posizioni innovative: una per tutte l’acclarata possibilità di utilizzo del “criterio del prezzo più basso” (massimo ribasso) per gli appalti soprasoglia, come da comunicato del Presidente ANAC del 20 novembre 2024, anch’esso allegato.
Rispetto alla richiesta di revoca in autotutela del provvedimento n. 1422/2025 contestato, vengono ricordati i principi ispiratori, legati all’interesse pubblico di garantire la trasparenza della procedura di gara, per selezionare il miglior offerente; garantire la massima partecipazione degli operatori economici alla procedura di gara, per il favor partecipationis finalizzato a selezionare la migliore offerta; individuare l’aggiudicatario sulla base della migliore offerta congrua e conveniente. Per il caso concreto, l’individuazione dell’offerta aggiudicataria – quando alla gara partecipa un unico concorrente – è indipendente dal criterio di selezione adottato.
In merito alla richiesta di revoca in autotutela della proposta di aggiudicazione, a causa del ribasso offerto dall’aggiudicataria pari al 90,612 per cento, viene infine precisato che la stessa è stata disposta coerentemente alle previsioni del bando di concessione e sulla scorta del Piano Economico e Finanziario presentato dal concorrente in sede di gara, a giustificazione della sostenibilità dell’offerta, e di cui si darà conto nel provvedimento finale di aggiudicazione.










