Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi, “in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute, non ha valenza assoluta nè può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”. È quanto riporta Repubblica nel pubblicare un decreto dei giudici amministrativi che ha bocciato un ricorso contro il Ministero.
La terza Sezione bis del Tar del Lazio ha infatti respinto l’istanza dell’Anief (Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori) contro i provvedimenti del Ministero dell’Istruzione che disciplinano il possesso del Green Pass.
Secondo il presidente della sezione III Bis del Tar “il predetto diritto è riconosciuto dal legislatore il quale prevede in via alternativa la produzione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus sars-cov 2; nell’ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l’avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione ed è stata prevista nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa”.
E così, “l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione prevista dal comma 2 del menzionato art.9 Ter e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente”.
Quanto invece al tema dei dati personali “premesso che tale aspetto dovrà essere disciplinato dal dpcm che dovrà essere adottato, sentito il garante per la protezione dei dati personali, deve essere rilevato che nessun addebito potrà essere imputato al personale docente che nell’effettuare il controllo in ordine al possesso della certificazione verde, abbia riportato fedelmente l’esito degli stessi al dirigente scolastico”.
Per il giudice, insomma, “analoga conclusione vale per l’altro obbligo previsto in capo al lavoratore di informare tempestivamente il dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto, tenuto conto, altresì, che tale obbligo informativo è essenziale per individuare e circoscrivere tempestivamente situazioni di potenziale contagio al fine di assicurare il regolare svolgimento della didattica in presenza”.