Primo ricorso per l’annullamento della graduatoria per l’assunzione di 2445 Operatori socio sanitari respinto dal Tar di Bari (ce ne sono almeno una quarantina dello stesso tenore). A ricorrere, un partecipante che è stato escluso dai beneficiari delle quote di riserva militare previste nel concorsone gestito dal Policlinico “Riuniti” di Foggia. I legali hanno sollevato l'”errore materiale” della concorrente che nella domanda di partecipazione online non ha selezionato la casella inerente la “riserva militare” e, pertanto, non è entrato a far parte della categoria riservata, ma di quella ordinaria.
“Imputa tale omissione – è riportato nel corpo della sentenza della Prima sezione -, da un lato a mera svista, dall’altro all’inadeguatezza del programma informatico utilizzato per gestire la selezione pubblica che avrebbe consentito di proseguire nella compilazione, senza segnalare l’errore commesso. Con unico articolato motivo di ricorso reclama l’applicazione dell’istituto del N. 00443/2020 REG.RIC. soccorso istruttorio, evidenziando di aver trasmesso (così come richiesto ai candidati con la convocazione alle prove orali), in data 13 novembre 2019, la documentazione comprovante le dichiarazioni acquisite nella domanda ed in particolare il certificato di congedo militare illimitato, attestante il proprio diritto alla riserva dei posti”.
Nel costituirsi l’Azienda ospedaliera ha difeso il corretto operato dei propri uffici, argomentando in ordine all’inapplicabilità dell’istituto invocato, mancando in radice la dichiarazione, da inserirsi nella domanda di partecipazione, di appartenenza alla categoria riservata. “Nel merito, in primo luogo, giova chiarire che l’assunto di parte ricorrente muove dall’erroneo presupposto dell’inidoneità del sistema informatico a registrare correttamente la compilazione delle domande, per aver consentito la prosecuzione dell’attività digitale, pur in presenza di un errore dell’utente. Così non è in quanto – spiegano i magistrati amministrativi -, trattandosi di errore ostativo relativo ad un dato facoltativo, nessun sistema avrebbe potuto riconoscerlo o segnalarlo all’utente. Quanto al reclamato soccorso istruttorio, l’istituto non può trovare applicazione vertendosi in ipotesi di integrale mancata dichiarazione di un titolo di preferenza, sicchè non si verte in quella di allegazione del titolo non idoneamente supportata dalla documentazione richiesta, non essendo l’integrazione documentale consentita ove supplisca a mancanze assolute e sostanziali della dichiarazione inoltrata con la domanda di partecipazione, ma solo ove riguardi carenze formali”.
Per questo, il collegio presieduto da Angelo Scafuri, e composto dai consiglieri Desireé Zonno e Angelo Fanizza ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.