
Duro colpo per il giovane boss viestano, Marco Raduano detto “Pallone” o “Faccia d’Angelo”. L’enfant prodige della criminalità garganica, acerrimo rivale dei Notarangelo – un tempo alleati – è stato condannato dalla Cassazione (terzo e ultimo grado di giudizio) a 4 anni e 2 mesi, oltre ad una multa di 30mila euro, per droga. “Il motivo – si legge in sentenza – è ascrivibile al fatto di avere illecitamente coltivato su un terreno esteso di 1.000 mq. circa, sostanza stupefacente del tipo marijuana (canapa indiana), in numero pari a 448 piante, dalle quali era possibile ricavare un principio attivo puro di delta-9-tetraidrocannabinolo in quantità pari approssimativamente a 4.866,2 grammi (pari a circa 194.647 dosi medie singole). Reato aggravato dall’essersi Raduano avvalso o comunque di aver commesso il fatto in concorso con un minorenne, nonché dall’aver coltivato quantità ingenti di stupefacenti. Il tutto con contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale”.
Il Tribunale di Foggia con sentenza del 28 giugno 2011 dichiarò Raduano colpevole del reato allo stesso ascritto (esclusa l’aggravante dell’ingente quantità) e concesse l’attenuante della lieve entità del fatto, nonché le attenuanti generiche, tutte prevalenti sull’aggravante del concorso con minorenne, condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e custodiali.
Ma in seguito, la Corte di appello di Bari (con la sentenza impugnata a seguito di appello del pm e dell’imputato, in riforma della sentenza di primo grado) applicò la recidiva contestata, escludendo la fattispecie di lieve entità ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309/1990 e le circostanze attenuanti generiche – rideterminando la pena in anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Tale rideterminazione della pena è stata operata dalla Corte territoriale: tenuto conto della gravità del reato, della quantità complessiva di sostanza stupefacente illecitamente coltivata da Raduano nonché dei mezzi, dell’oggetto, del tempo, del luogo e, più in generale, delle modalità dell’azione criminosa.
I giudici hanno considerato anche la capacità a delinquere di Raduano, desunta dalle condanne annotate nel certificato del casellario giudiziale, nonché dalla commissione del reato in esame. Ad esito del seguente corretto calcolo, la pena base di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa è stata aumentata di 2/3 per la recidiva reiterata infraquinquennale.
In definitiva, la motivazione della Corte si palesa immune da vizi logici e giuridici e, quindi, insindacabile nella presente sede di legittimità. Per queste ragioni, il ricorso presentato dal legale del boss Francesco Santangelo è stato dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determina.