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Home - Rottamazione cartelle ex Gema, Mainiero: “Dal sindaco lettere illegittime”

Rottamazione cartelle ex Gema, Mainiero: “Dal sindaco lettere illegittime”

Di redazione
22 Maggio 2017
in Amministrativa
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Landella e Mainiero

“Con una interpellanza urgente ex art 35, inoltrata anche alla Corte dei Conti, ho provveduto a chiedere al sindaco di Foggia, Franco Landella, la revoca in “autotutela”della lettera raccomandata con cui l’amministrazione Landella ha invitato circa 26 mila contribuenti foggiani ad accedere alla procedura di “definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse”, la cosiddetta “rottamazione delle cartelle”,  relativamente alle risultanze trasmesse dall’ex concessionario GEMA SPA per “cartelle/ingiunzioni”.

Così Giuseppe Mainiero capogruppo di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale che ha evidenziato come la comunicazione, oltre ad essere “viziata” da elementi di assoluta illegittimità, è priva dei requisiti essenziali di un atto interruttivo dei termini della prescrizione (nella missiva non vi sono richiami ai precedenti atti, date di notifiche, ecc. ecc.), dal momento che la stessa è stata trasmessa fuori tempo massimo: il termine ultimo per accedere alla procedura agevolata ,  di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2017 era il 02 maggio 2017 , termine ampiamente superato dalle notifiche delle lettere raccomandate che in questi giorni stanno giungendo ai contribuenti.

“Ma si si sa – continua il consigliere -, il caos amministrativa generato da Landella e dalla sua Giunta riesce sempre a superarsi, dopo aver distrutto il rapporto di fedeltà fiscale con il contribuente che ormai non riesce più ad orientarsi ,  vedi vicenda giudiziaria con il Concessionario AIPA-MAZAL , cosa che ha provocato il collasso delle entrate, segnalato dalla Corte dei Conti e dal Collegio dei Revisori che per questo motivo ha espresso parere negativo al Bilancio Consuntivo 2016 ancora non approvato nonostante la diffida prefettizia. Oggi si tenta di correre ai ripari, ma come sempre accade ai tempi di Landella, la “toppa è peggio del buco”.

Il tentativo di fare “cassa con chi ci casca” riesumando i ruoli coattivi, tra l’altro dopo averli fatti prescrive, sono ruoli che giacciono nei cassetti polverosi del Comune di Foggia da oltre 4 anni, probabilmente serve solo a dare un segnale alla Corte dei Conti che ha evidenziato l’inerzia rispetto al punto, per scongiurare che la stessa addebiti il palese danno erariale cagionato all’Ente.

Ma la cosa che più sconcerta è il “livello di dilettantismo” con cui si sperperano le risorse dei contribuenti foggiani ormai esasperati, infatti senza alcun esame o riesame di quei ruoli coatti (attività istruttoria necessaria se si volevano aggredire in maniera efficace quei ruoli) si invia a circa 26 Mila contribuenti una missiva raccomandata (costata circa 80 mila euro) priva di qualsiasi elemento che possa “qualificare l’atto amministrativo”.

Il consigliere evidenzia nella sua interpellanza “la materiale ed obiettiva inqualificabilità dell’atto amministrativo di cui alla citata missiva. Invero, essa se da un lato avverte della facoltà di accedere alla definizione agevolata secondo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30/01/2017, nel contempo contraddice la medesima, posto che la ridetta deliberazione statuisce, all’art. 3 del regolamento ad essa sotteso, che la domanda di definizione agevolata potrà essere proposta entro il termine del 02 maggio u.s. In tale prospettiva, ritenendo che la nota ponga serie ed obiettive difformità a fronte del deliberato innanzi citato, la detta raccomandata in alcun modo può ritenersi ascrivibile ad un invito al contribuente all’accesso al predetto istituto. Una diversa lettura, qualificherebbe essa missiva quale cdavviso bonario al contribuente che deve recare, a pena di annullabilità, il dettaglio e la specifica della pretesa erariale. La detta non riconducibilità della missiva al modello legale, è da ritenersi forviante per il contribuente che, genericamente, ha conoscenza solo ed unicamente un debito – presunto – verso l’amministrazione richiedente. Sempre in termini di inqualificabilità si osserva che è posta confusione finanche in ordine alla generica dicitura “ingiunzione di pagamento/cartella” che ex lege seguono strade oppositive ben diverse tra loro atteso che mentre l’ingiunzione attiene al RD 639/1910 la cartella esattoriale ha origine nel DPR 602/1973.

L’avviso di cui alla raccomandata è, comunque, obiettivamente illegittimo per le seguenti motivazioni: 1) incertezza assoluta sull’identificazione del tributo (mancata indicazione dell’anno di riferimento e della identificazione stessa del tributo – cfr. art. 7 d.lgs 212/2000); 2) incertezza assoluta circa l’atto presupposto art. 7 d.lgs 212/2000 (generica indicazione: imposte e tasse comunali, ovvero, violazione codice della strada); 3) inesistenza del credito per intervenuta inesigibilità del tributo et inesistenza del credito per prescrizione del tributo medesimo; 4) inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione della cartella/ingiunzione fiscale; 5) intervenuta decadenza sull’esecutività/esecuzione del ruolo; 6) omessa indicazione dell’impugnabilità della pretesa tributaria locale e omessa indicazione del termine per la proposizione della domanda di tutela giurisdizionale (art. 7 d.lgs 212/2000); 7) mancata indicazione del responsabile del procedimento.

Ecco perché in questi giorni ho definito quella comunicazione/invito raccomandata una “letterina” – conclude Mainiero -, di cui ho chiesto all’amministrazione Landella di procedere in autotutela all’annullamento dell’atto amministrativo de quo, posto che le missive inoltrate ai circa 26000 contribuenti, essendo atti impugnabili nelle sedi giurisdizionali, comporterebbero per l’Ente da un lato un carico contenzioso di particolare importanza, dall’altro lato una più che prevedibile soccombenza della stessa amministrazione e con certa condanna del Comune oltre che alle spese di giudizio, per l’evidente assenza di rispondenza della missiva al modello legale, ad un probabile condanna ex art. 96 cpc (lite temeraria)”.
 
E infine: “A latere delle valutazione di competenza giurisdizionale, allo scrivente – conclude Mainiero -, consta certamente che l’assenza di un esame, o riesame, delle missive inviate ai contribuenti certamente importa per l’amministrazione un danno erariale di non poca importanza ad aggiungersi ai costi già sostenuti da questa amministrazione (circa 80.000 euro) per la predisposizione e inoltro delle raccomandate non conformi ai modelli legali i cui “vizi” che, come evidenziato in precedenza, lo renderebbero annullabile”.

Tags: FoggiaFranco LandellaGemaGiuseppe Mainiero
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