L’assessore regionale al Welfare Salvatore Negro ha espresso soddisfazione per il voto unanime del Consiglio regionale su le norme transitorie del disegno di legge in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. “Un’importante legge di sistema, che esalta il metodo del governo regionale di condividere con l’intero Consiglio la sua azione”, ha sottolineato l’assessore Negro, che ha presentato e sostenuto il provvedimento a nome del Governo regionale. “Analogo percorso sarà seguito con il regolamento di attuazione, con l’auspicio che tale provvedimento sia partecipato e condiviso da tutti”.
“L’iniziativa di legge – ha evidenziato l’assessore al Welfare – ha come finalità quella di garantire l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e lo sviluppo programmato del servizio sanitario regionale, in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione. Un lavoro che è stato reso possibile grazie all’apporto costruttivo tra gruppi di maggioranza e opposizione e grazie ai contributi delle associazioni dei pazienti, datoriali e delle professioni mediche. La nuova normativa, inoltre, è finalizzata a rendere più trasparente ed efficiente il rapporto con le strutture che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, elevandone gli standard qualitativi e riducendo il più possibile situazioni di contenzioso che hanno evidenti ricadute negative anche sul bilancio della Regione Puglia. Lo sforzo, quindi è stato quello di assicurare maggiore comprensione, chiarezza e snellezza delle regole introdotte, rimediando a lacune e problematiche di ordine interpretativo ed applicativo riguardanti in particolare la competenza, le procedure autorizzative e di accreditamento: criticità spesso derivanti da una disorganica stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo”.
Nel testo sono contenute una serie di disposizioni che disciplinano in sede di prima applicazione scansioni temporali o adempimenti preliminari in ordine ad alcuni istituti e fattispecie normative previste nel nuovo testo normativo. In particolare, in sede di prima applicazione della disposizione relativa alla verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza, il legale rappresentante del soggetto già autorizzato all’esercizio alla data di entrata in vigore della legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e successivamente entro il termine di scadenza di ogni quinquennio. Per i soggetti autorizzati all’esercizio in data successiva all’entrata in vigore della presente legge la cadenza quinquennale decorre dalla data di rilascio della autorizzazione all’esercizio.
In fase di prima applicazione della disposizione relativa alle procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti, il legale rappresentante del soggetto già accreditato alla data di entrata in vigore della legge trasmette la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro e non oltre il 31 dicembre 2017 e successivamente entro il termine di scadenza di ogni triennio. Per i soggetti accreditati in data successiva all’entrata in vigore della presente legge la cadenza triennale decorre dalla data di rilascio dell’accreditamento. L’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie pubbliche, degli Enti ecclesiastici e degli IRCCS privati, nonché delle strutture e dei servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le ASL, sarà disciplinato secondo le seguenti fasi. Pertanto, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno predisporre un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. Mentre gli Enti ecclesiastici e gli IRCCS privati, nonché le strutture e i servizi socio-sanitari già in regime di accordo contrattuale con le ASL entro un anno dall’entrata in vigore della legge, dovranno predisporre un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale, corredato di relativo cronoprogramma.
Alle strutture socio-sanitarie (Comunità socio-riabilitativa, Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico, Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili, Centro diurno socio-educativo e riabilitativo, Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza, Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico, Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani, Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali, Servizio di assistenza domiciliare integrata), si applicheranno le disposizioni previste nella legge del 2006 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4 fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individuerà il fabbisogno regionale di strutture, i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio e i requisiti per l’accreditamento istituzionale.
Nel periodo che intercorrerà tra l’entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento attuativo, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi della legge vigente per le strutture socio-sanitarie già elencate, saranno dichiarate inammissibili. Saranno fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture realizzate dai Comuni e/o dai privati, con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ovvero quelle relative al completamento ed alla trasformazione di strutture già operanti alla data di approvazione della legge che siano in possesso dei pareri positivi espressi dagli organi competenti e che ne abbiano fatto richiesta antecedentemente alla data di approvazione della legge.
Al fine di rimediare ad una serie di problematiche di ordine interpretativo ed applicativo riguardanti la competenza, le procedure autorizzative e di accreditamento, con un emendamento approvato all’unanimità, è stata concessa una proroga di due anni dall’entrata in vigore della legge, per le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica e per gli studi odontoiatrici già operanti nel territorio, per conformarsi a quanto previsto dalla nuova normativa.