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Home - Niente Tac entro 60 giorni? Hai diritto a pagare solo il ticket da un privato

Niente Tac entro 60 giorni? Hai diritto a pagare solo il ticket da un privato

Di redazione
7 Gennaio 2017
in Sanità & Salute
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tac_esami_fg

Tempi di attesa fin troppo dilatati per un esame? In alcuni casi, il Ssn può (e deve) autorizzarvi ad andare da un privato con il solo onere del ticket. A ricordare il diritto del paziente alle cure, sancito per Costituzione, è il sito di informazione legale Studio Cataldi, che entra nel dettaglio del poco conosciuto Piano nazionale di governo delle liste d’attesa. Di cosa si tratta? Il Piano, elaborato dal governo di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce priorità e tempi massimi entro i quali il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare esami, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Per farlo, il Piano prevede 4 priorità temporali, contrassegnate da una lettera, che il medico dovrà inserire nell’impegnativa: U per erogazione della prestazione urgente (entro 72 ore), B per prestazioni in tempi brevi (10 giorni), D per prestazioni differibili (30 giorni per una visita, 60 per un esame strumentale), P per prestazioni programmate entro 180 giorni dalla prescrizione.

“Il Piano nazionale di governo delle liste d’attesa – spiega Studio Cataldi – ha poi individuato anche 58 prestazioni, tra quelle offerte dal SSN, il cui tempo massimo d’attesa va garantito almeno al 90% dei cittadini che ne fanno richiesta. Con particolare riferimento agli esami strumentali, da erogare entro 60 giorni, tra di essi rientrano anche le TAC, in particolare quelle, con e senza contrasto, al torace, all’addome (superiore, inferiore o completo), al capo, al rachide e allo speco vertebrale, al bacino. Tra gli esami strumentali che vanno erogati entro 60 giorni al 90% dei cittadini ci sono, poi – continua il sito di informazione legale – la mammografia, la RMN cervello e tronco encefalico, la RMN pelvi, prostata e vescica, la RMN muscoloscheletrica, la RMN colonna vertebrale, l’ecografia capo e collo, l’ecocolordoppler cardiaca, l’ecocolordoppler dei tronchi sovra aortica, le ecografie addome, mammella e ostetrica-ginecologica”.

Ma cosa succede se i tempi di attesa previsti dal Piano non vengono rispettati? Il cittadino ha diritto ad andare dallo specialista privatamente, pagando solo il tocket e senza nessuna spesa aggiuntiva: “Già prima della stipula del primo Piano nazionale, l’articolo 3 del decreto legislativo numero 124/1998 sanciva, infatti, l’obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere di determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata e la possibilità per l’assistito, qualora l’attesa si prolunghi oltre i predetti termini, di chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria o, in subordine, ricorrendo a prestazioni interamente private”.

Attenzione però: per poter accedere alla prestazione “è necessario presentare al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza una richiesta in carta semplice nella quale indicare i propri dati personali e i riferimenti temporali che giustificano la domanda, documentandoli adeguatamente. Bisognerà in altre parole rilevare e provare che la richiesta è stata presentata a una determinata data e che non è stata evasa nei termini massimi prescritti”, conclude Studio Cataldi.

Tags: liste d'attesaSistema sanitario nazionaleTicket
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