La Corte di Cassazione ha confermato la revoca della liberazione anticipata concessa a Mario Lanza, conosciuto con il soprannome di “Marittil Malavita” e ritenuto appartenente al clan Sinesi-Francavilla della cosiddetta Società foggiana.
Con la sentenza n. 25733 del 9 luglio 2026, la Prima Sezione penale ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa, confermando l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva accolto la richiesta della Procura generale di Bari di revocare il beneficio di 135 giorni di liberazione anticipata, riconosciuti nel 2015 per tre semestri compresi tra il 6 ottobre 2013 e il 6 aprile 2015.
La revoca della liberazione anticipata
Secondo i giudici, ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 54 dell’Ordinamento penitenziario, poiché Lanza è stato successivamente condannato per un reato associativo di stampo mafioso.
Il Tribunale di Sorveglianza aveva evidenziato come il detenuto risultasse organico alla criminalità organizzata foggiana, richiamando anche una precedente ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 2023 con cui erano state respinte richieste di misure alternative alla detenzione. La decisione aveva inoltre valorizzato le ulteriori condanne riportate da Lanza, con fine pena fissata al 15 maggio 2030.
La difesa: “L’associazione era cessata prima”
Nel ricorso, la difesa sosteneva che la partecipazione di Lanza al sodalizio mafioso fosse terminata tra il 2010 e il 2011 e che il capo d’imputazione, esteso fino al 2015, non trovasse riscontro nelle risultanze processuali.
Secondo il difensore, inoltre, il fatto che Lanza fosse rimasto detenuto ininterrottamente dal 6 aprile 2012 al 21 marzo 2023 avrebbe reso impossibile la prosecuzione della sua partecipazione all’associazione mafiosa.
La Cassazione ha però ritenuto infondate le doglianze, osservando anche che il ricorso era privo degli elementi necessari per dimostrare una diversa ricostruzione temporale della condotta contestata.
“La detenzione non interrompe automaticamente il legame con il clan”
Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda proprio gli effetti dello stato di detenzione sulla partecipazione a un’associazione mafiosa.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte afferma che, nei reati di associazione mafiosa, la detenzione non comporta automaticamente la cessazione dell’appartenenza al sodalizio criminale.
Secondo i giudici, le organizzazioni mafiose sono caratterizzate da strutture stabili e durature, in grado di mantenere i rapporti con gli affiliati anche durante la detenzione e di consentire loro di riprendere un ruolo attivo una volta terminato il periodo di carcerazione.
“Mafia e percorso rieducativo sono incompatibili”
La Cassazione ha respinto anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa lamentava l’assenza di una valutazione concreta sul percorso rieducativo del detenuto.
Per i giudici, la partecipazione a un’associazione mafiosa è incompatibile con il beneficio della liberazione anticipata.
“La contestuale partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso, da un lato, e all’opera di rieducazione, dall’altro, sono fatti evidentemente tra loro incompatibili”, si legge nella sentenza.
La Corte aggiunge che non si è in presenza di una violazione occasionale, ma di “una scelta stabile e non ritrattata di dedizione perdurante al crimine”, incompatibile con qualsiasi effettivo percorso di risocializzazione.
Con il rigetto del ricorso diventa quindi definitiva la revoca dei 135 giorni di liberazione anticipata concessi a Mario Lanza.












