Nuovo stop giudiziario per Armando Li Bergolis, 51 anni, ritenuto il capo di maggior spessore criminale del clan dei montanari Li Bergolis-Miucci. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal detenuto, confermando l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva ritenuto legittimo il trattenimento di una missiva inviata dal difensore nel carcere di Viterbo, dove Li Bergolis è ristretto al 41 bis.
La vicenda riguarda una lettera indirizzata al boss garganico con allegata copia di una sentenza dell’autorità giudiziaria di Bari. Secondo i giudici, quell’atto non poteva essere consegnato perché mancava l’attestazione di autenticità da parte del difensore o dell’ufficio giudiziario, un adempimento formale ritenuto indispensabile soprattutto nei confronti di detenuti sottoposti al regime differenziato.
Il rigetto del reclamo e poi del ricorso
Il primo no era arrivato dal Magistrato di sorveglianza di Viterbo, che nel marzo 2025 aveva disposto il trattenimento della corrispondenza. Successivamente il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nell’ottobre dello stesso anno, aveva respinto il reclamo della difesa. Ora anche la Cassazione ha confermato quella linea, ritenendo infondato il ricorso.
Secondo la Suprema Corte, il punto centrale non è una compressione illegittima del diritto di difesa, ma la necessità di rispettare regole precise quando si trasmettono atti processuali a un detenuto al 41 bis. Per i giudici, in casi del genere l’amministrazione penitenziaria deve poter verificare che il documento sia effettivamente autentico e non alterato per veicolare comunicazioni non consentite.
Le motivazioni della Suprema Corte
Nel provvedimento si sottolinea che la sentenza allegata alla missiva non riguardava direttamente una posizione processuale di Li Bergolis e che lo stesso difensore aveva specificato come quel documento gli fosse stato trasmesso da un altro avvocato. Per questo, secondo i giudici, la comunicazione usciva dal perimetro stretto delle interlocuzioni direttamente collegate all’esercizio del diritto di difesa.
La Cassazione ha quindi ribadito un principio già affermato in altre pronunce: è legittimo trattenere un atto giudiziario inviato a un detenuto sottoposto al 41 bis quando manchi l’attestazione di autenticità, perché si tratta di un requisito formale che risponde a esigenze sostanziali di sicurezza, interna ed esterna agli istituti penitenziari.
Il peso criminale di Armando Li Bergolis
La decisione si inserisce nella lunga parabola giudiziaria di Armando Li Bergolis, figura considerata dagli inquirenti tra le più carismatiche e influenti della mafia garganica. Li Bergolis sta scontando circa 27 anni di carcere per il processo “Iscaro-Saburo”, quello che per la prima volta certificò giudiziariamente l’esistenza della mafia del Gargano.
Con lui furono condannati anche i fratelli Matteo Li Bergolis, a una pena simile, e Franco Li Bergolis, condannato all’ergastolo. Tutti e tre sono detenuti al 41 bis. Proprio Armando, però, è sempre stato indicato dagli investigatori come il fratello dotato di maggiore spessore e carisma criminale, punto di riferimento del clan dei montanari.
Nessuna violazione del diritto di difesa
La difesa aveva sostenuto che il trattenimento della sentenza rappresentasse una lesione del diritto di difesa. La Cassazione ha però escluso questa lettura, osservando che la normativa prevede forme precise proprio per consentire il passaggio di atti e documenti tra avvocato e assistito senza compromettere le esigenze di controllo imposte dal regime speciale.
Per i giudici, dunque, il rispetto delle formalità richieste non costituisce un ostacolo assoluto alla comunicazione tra difensore e detenuto, ma una regolamentazione ragionevole in un contesto delicatissimo come quello del 41 bis.
La decisione finale
Con il rigetto del ricorso, la Suprema Corte ha confermato in via definitiva la correttezza del trattenimento della missiva e ha condannato Li Bergolis al pagamento delle spese processuali. Un’altra pronuncia che conferma la rigidità del sistema di controlli previsto per i detenuti sottoposti al carcere duro e, allo stesso tempo, il rilievo ancora attuale del nome Li Bergolis nella storia giudiziaria della mafia garganica.











