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Home - Rimessaggio di Capoiale va demolito, la decisione del Consiglio di Stato

Rimessaggio di Capoiale va demolito, la decisione del Consiglio di Stato

Di Redazione
11 Agosto 2023
in Cronaca
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Il Consiglio di Stato con l’ultima sentenza del 10 agosto 2023 ha definitivamente respinto il ricorso proposto dalla ditta Coccia Pietro (difeso dall’avv. Gaetano De Perna) avverso l’ingiunzione a demolire l’attività di rimessaggio per imbarcazioni realizzata circa 4 anni fa sulla sponda di levante del porto canale di Capoiale, emessa dal Responsabile del V Settore del Comune di Cagnano Varano lo scorso 19.10.2021.

La vicenda trae origine da altra precedente decisione del Consiglio di Stato resa lo scorso 2 settembre 2021 (sent. n. 6191/2021), con la quale il massimo organo della giustizia amministrativa aveva accolto il ricorso promosso dalla società Cosmopolitan Society dei Fratelli Iannone (difesa dall’avv. Domenico Fasanella), titolare di una preesistente stazione di rifornimento di carburante per imbarcazioni posta sulla medesima sponda di levante del porto canale, che aveva impugnato l’originario permesso di costruire rilasciato dal Comune di Cagnano Varano in favore della ditta Coccia Pietro in data 4.12.2018 per la realizzazione della predetta attività di rimessaggio (P.d.C. n. 19/2018).

In forza del suddetto permesso conseguito nel 2018 il Coccia ha sbancato una cospicua porzione dell’argine del porto canale di Capoiale per ricavarvi una insenatura artificiale (darsena) per favorire l’accesso delle imbarcazioni al suo rimessaggio, costruendovi anche un imponente fabbricato (capannone), oltre che un impianto concorrente di distribuzione di gasolio marino (quest’ultimo realizzato in variante all’originario P.d.C. 19/2018, che concerneva il solo rimessaggio); a tale intervento si è sempre fermamente opposta la Cosmopolitan Society dei F.lli Iannone Antonio e Piero, la quale ha lamentato la sua particolare invasivita’ in quanto ricadente proprio a ridosso della propria stazione di servizio: a tutti gli effetti un intervento che finisce per determinare un drastico stravolgimento dell’intero ecosistema e dell’originario habitat di alta valenza naturalistica, finendo in particolare per intralciare anche lo svolgimento dell’attività di rifornimento carburante delle imbarcazioni, tenuto conto delle considerevoli dimensioni dei motopescherecci che si avvalgono proprio del servizio fornito dalla Cosmopolitan, e considerati, altresì, i prevedibili ingorghi che facilmente si vengono a creare all’interno del medesimo porto-canale, avente una larghezza di appena 10/12 metri. A tutto ciò si aggiunga inoltre la situazione di illecita concorrenza venutasi a delineare nella distribuzione di gasolio marino tra due impianti contigui.
Già con la predetta sentenza del 2 settembre 2021 il Consiglio di Stato aveva rilevato la mancanza della imprescindibile autorizzazione paesaggistica che avrebbe dovuto precedere il rilascio del permesso di costruire, nonché l’illegittimità del parere favorevole di incidenza ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia (c.d. VIncA), fondato su valutazioni ritenute insufficienti a giustificare la realizzazione di un intervento di così rilevante portata.
Una volta, dunque, annullato il citato permesso di costruire rilasciato al Coccia nel 2018 l’Ufficio Tecnico del Comune di Cagnano Varano ha adottato i conseguenti provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio, ormai definitivamente accertato dal Consiglio di Stato, provvedendo dapprima ad ordinarne la demolizione e poi disponendone l’acquisizione al patrimonio comunale; avverso tali ultimi provvedimenti il Coccia ha tuttavia presentato ulteriori ricorsi dinanzi al TAR Puglia ed al Consiglio di Stato (dapprima con gli avvocati Anna Maria Nico e Lorenzo Nico Rodio, e poi con l’avv. Gaetano De Perna), che sono stati tutti respinti a seguito dell’intervento ad opponendum tempestivamente presentato nei relativi giudizi dalla Cosmopolitan Society (con gli avvocati Domenico Fasanella e Antonio Deramo).
Nella sua ultima decisione, in particolare (sent. n. 7229/2023 del 10.8.2023), il Consiglio di Stato ha rilevato che “non appare revocabile in dubbio che i vizi che hanno determinato l’annullamento del PDC n. 19/2018 rivestano natura sostanziale e non, come sostenuto da parte appellante, meramente formale e/o procedimentale. Sull’insanabilità di tale vizio correttamente argomenta il primo giudice, opportunamente richiamando gli interessi di rilievo costituzionale che ne sono il presupposto. D’altro canto, può agevolmente ricavarsi dal dato testuale che sia lo stesso art. 38 citato a stabilire che, in caso di annullamento in sede giurisdizionale del titolo edilizio, la conseguenza primaria sia la restituzione in pristino, prima ancora dell’irrogazione della sanzione pecuniaria…”.
Soddisfazione è stata espressa dall’avvocato Domenico Fasanella per l’ennesima pronuncia favorevole alla Cosmopolitan Society, che si inserisce nel solco di altre precedenti decisioni già rese nello stesso senso nel corso di questa lunga battaglia giudiziaria: “questa è l’ottava sentenza che viene pronunciata dai giudici amministrativi nel corso di questo annoso contenzioso, e spero sia l’ultima; purtroppo l’attività di rimessaggio del Coccia è stata realizzata in forza di un permesso di costruire illegittimamente rilasciato dal Comune di Cagnano Varano nel dicembre 2018, al pari del successivo permesso in variante del dicembre 2019, con il quale è stato sbrigativamente realizzato un impianto di distribuzione di gasolio marino che ha creato pure una situazione di illegittima concorrenza. Il Comune di Cagnano Varano – continua il legale – deve proseguire nell’adozione degli ulteriori provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio in questione e procedere al materiale ripristino dell’originario stato dei luoghi, peraltro di alta valenza naturalistica, ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico in materia edilizia, come da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato. Eventuali provvedimenti autorizzativi temporanei all’esercizio dell’attività di rimessaggio nell’area in questione, come recentemente rilasciati dal Sindaco di Cagnano Varano in favore della ditta Coccia, non possono che risultare manifestamente illegittimi in quanto elusivi dei numerosi giudicati amministrativi sinora formatisi, oltre che contrastanti con i provvedimenti repressivi degli abusi finora già emessi dall’Ufficio Tecnico comunale, che hanno retto al vaglio della giustizia amministrativa. Qualsiasi eventuale protrazione di condotte dilatorie ed elusive – conclude l’avv. Fasanella – non verrà più tollerata dalla Cosmopolitan Society, finendo per esporre i competenti organi comunali a serie responsabilità sotto svariati profili”.

Tags: Capoiale
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