Una sentenza che rafforza i diritti dei docenti precari in materia di ferie non godute. Il Tribunale del Lavoro di Foggia, con decisione del 10 marzo 2026, ha accolto il ricorso promosso dall’avvocato Marco Dibitonto, dell’ufficio legale della UIL Scuola Foggia, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.460,25 euro in favore di un docente con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno.
Il diritto all’indennità per le ferie non fruite
Il giudice ha riconosciuto al docente il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore la possibilità concreta di usufruire delle ferie.
L’obbligo informativo del datore di lavoro
Secondo quanto evidenziato nella sentenza, il datore di lavoro – in questo caso l’amministrazione scolastica – deve assumere un ruolo attivo nel garantire il diritto alle ferie, che rappresenta un diritto fondamentale e irrinunciabile.
Il Tribunale ha ribadito che il Ministero non può negare la monetizzazione delle ferie se non dimostra di aver adempiuto a un preciso obbligo informativo. In particolare l’amministrazione deve:
invitare formalmente il docente a usufruire delle ferie maturate e informarlo esplicitamente che la mancata fruizione comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla relativa indennità alla fine del rapporto di lavoro.
In assenza di questa prova, che spetta esclusivamente al datore di lavoro, il diritto del lavoratore all’indennità resta valido.
Il principio stabilito dalla giurisprudenza
Nel caso esaminato il Tribunale di Foggia ha accertato la totale inadempienza del Ministero rispetto a questo obbligo. La sentenza applica il principio secondo cui il docente a tempo determinato che non ha usufruito delle ferie durante la sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, salvo che l’amministrazione dimostri di averlo invitato formalmente a fruirne.
Un principio che deriva dall’interpretazione della normativa nazionale in conformità con la direttiva europea sull’orario di lavoro.
La posizione della UIL Scuola
Secondo la UIL Scuola Foggia la decisione conferma l’illegittimità della prassi con cui il Ministero nega sistematicamente il pagamento delle ferie non godute ai docenti con contratto fino al 30 giugno.
Il sindacato invita i docenti e il personale ATA con contratti a tempo determinato che si trovano in situazioni analoghe a contattare gli uffici per valutare eventuali azioni legali finalizzate al recupero delle somme spettanti.











