Un’analisi approfondita sul modello “in house”, sul controllo analogo congiunto e sulla distribuzione degli utili di AMIU Puglia. È quanto contenuto nella relazione del 19 gennaio 2026 firmata dall’avvocato, consulente Amiu, Antonino Ilacqua, trasmessa al Comune di Foggia, che esamina la posizione dell’ente rispetto alla partecipazione nella società pubblica che gestisce il servizio di igiene urbana.
Il parere affronta due nodi centrali: la legittimità dell’affidamento “in house” e la corretta destinazione degli avanzi di gestione distribuiti negli anni ai soci.
Il controllo analogo e il ruolo del Comune di Foggia
Nella prima parte del documento viene ricostruito il quadro normativo nazionale ed europeo in materia di affidamenti diretti e controllo analogo. L’avvocato richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e le disposizioni del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023), sottolineando che il controllo esercitato dagli enti pubblici sulle società “in house” deve essere effettivo e sostanziale, non solo formale.
Nel caso di AMIU Puglia, partecipata dal Comune di Bari (78,13%) e dal Comune di Foggia (21,87%), il controllo è definito “congiunto”. Tuttavia, la relazione evidenzia come la posizione di socio di minoranza possa incidere sulla capacità effettiva di indirizzo e di incidenza nelle scelte strategiche, soprattutto in presenza di maggioranze qualificate.
Secondo Ilacqua, il concetto di controllo analogo non coincide con un potere gerarchico pieno, ma implica un’influenza concreta sulle decisioni strategiche e sugli obiettivi fondamentali della società.
Società in house e utili: niente finalità lucrative
Un passaggio centrale della relazione riguarda la natura delle società in house. Richiamando normativa e giurisprudenza, il legale sottolinea che tali società non possono operare con finalità lucrative né distribuire utili come una normale società di mercato.
Gli eventuali avanzi di gestione, si legge nella relazione, dovrebbero essere destinati al miglioramento dei servizi pubblici, all’abbattimento dei costi o alla costituzione di riserve, e non alla distribuzione ai soci come dividendi.
La distribuzione degli avanzi 2014-2019
Sotto esame finisce la distribuzione degli “avanzi di gestione” dal 2014 al 2019. Dalla documentazione analizzata emerge che in quel periodo sono stati distribuiti complessivamente circa 17,9 milioni di euro ai soci, suddivisi in base alle rispettive quote di partecipazione.
Secondo il parere, tali distribuzioni trovavano fondamento nello statuto e nei patti parasociali vigenti, ma viene evidenziata la necessità di verificare se la destinazione degli utili sia coerente con la disciplina delle società in house e con i principi che vietano finalità di lucro.
Il documento segnala inoltre che negli anni più recenti gli avanzi di gestione non risultano distribuiti e che alcune poste relative ai “dividendi non riscossi entro il quinquennio” sarebbero state considerate esigibili in favore della società, circostanza che richiede un ulteriore approfondimento tecnico-contabile.
Il nodo del “socio di maggioranza”
Un altro profilo critico evidenziato riguarda il peso del socio di maggioranza. L’assetto attuale consente al Comune di Bari di assumere decisioni anche in assenza del Comune di Foggia, in virtù della quota superiore al 75% del capitale.
La relazione prospetta, in alternativa, la possibilità di riequilibrare l’assetto attraverso un aumento della partecipazione del Comune di Foggia fino a una soglia superiore al 25%, così da rafforzare il controllo analogo congiunto e incidere maggiormente sulle scelte strategiche.
Conclusioni
Il parere non formula accuse ma invita a un riesame complessivo dell’assetto societario, della disciplina statutaria e delle modalità di distribuzione degli avanzi di gestione, alla luce dei principi che regolano le società in house.
Secondo Ilacqua, occorre garantire coerenza tra natura pubblicistica della società, controllo effettivo degli enti soci e destinazione delle risorse, evitando che la gestione del servizio pubblico possa assumere caratteristiche proprie di una società con finalità di profitto.










