È stata una tragica fatalità. I magistrati hanno tenuto conto di tutti gli elementi della vicenda.
Gent.mi Direttori,
in riferimento ai vs articoli relativi alla morte del piccolo Emanuel Di Lella pubblicati lun 17/11 e merc. 19/11/25, in quanto conducente del veicolo convolto nell’incidente vi prego di pubblicare, a chiarimenti, quanto segue.
A seguito della pubblicazione del comunicato della GIESSE Risarcimenti Danni Srl per conto della famiglia Di Lella, con tutto il profondo rispetto per la morte del piccolo Emanuel, vorrei precisare che si è trattata di una tragica fatalità in quanto l’urto si è verificato a ridosso della mezzeria stradale, in una curva a destra senza visuale libera e senza segnaletica orizzontale.
Le misurazioni dei Carabinieri di San Nicandro Garganico avevano appurato che lo scooter guidato dal piccolo Emanuel ha occupato l’opposta corsia di marcia dove proveniva l’auto, mentre il perito della Procura ha collocato il punto d’urto all’interno della corsia di marcia del mezzo a due ruote. La velocità dell’auto è risultata di circa 65/70 km/h rispetto al limite di 50 e il punto d’urto è localizzato dopo una mia brusca frenata di 10,20 metri e dopo aver tentato di evitare l’investimento di Emanuel che era caduto a terra. La frenata è iniziata nella mia corsia di marcia.
Purtroppo, nel senso di marcia opposto, a centro strada e non sulla sua destra, sopraggiungeva – alla velocità di 47 km/h (ovvero ai limiti delle prestazioni di un ciclomotore da 50cc) e con il casco allacciato all’altezza del collo e posizionato dietro la nuca – il piccolo Emanuel che aveva appena finito di impennare (infatti, aveva le gambe divaricate nel tentativo di ripristinare l’equilibrio perduto). Lo stesso, per la sua condotta di guida, per lo spavento, per l’inesperienza e la mancanza dei requisiti di guida non avendo il patentino di guida AM in quanto non ancora quattordicenne, ha mal governato il proprio mezzo ed è caduto a terra, finendo sotto la ruota anteriore sinistra dell’auto, mentre lo scooter è finito contro la fiancata posteriore.
La causa della morte, infatti, è stata un “trauma toraco-addominale con interessamento dei distretti cranici ed appendicolari” mentre i danni dell’auto si trovano nella zona inferiore del paraurti anteriore per un primo urto con il ragazzo e nella fiancata sinistra, zona inferiore del parafango posteriore, per l’urto con lo scooter.
Secondo il perito della Procura: “Una marcia del ciclomotore in prossimità del margine destro della sua corsia di pertinenza (nel rispetto dell’art. 143 del C.d.S.) avrebbe consentito di evitare l’interferenza tra le traiettorie dei due veicoli, pur nelle condizioni di invasione di corsia da parte dell’autovettura, stante l’ampio margine di circa 3 metri esistente alla destra del punto d’urto”.
Così come se lo scooter non fosse caduto a terra, “l’autovettura avrebbe presentato danni diffusi anche sul cofano e sul parabrezza anteriore, mentre, come riscontrato, i danni subiti dall’autovettura sono circoscritti alla sola parte inferiore del paraurti del veicolo; tali evidenze confermano, pertanto, che il ciclomotore perveniva all’urto in posizione molto inclinata rispetto all’asse verticale, ovvero già quasi al suolo”.
La mia positività ai cannabinoidi è dovuta ad una assunzione di alcuni giorni prima all’incidente e non nello stesso giorno. Dopo l’incidente mi sono immediatamente fermato, non ho potuto prestare soccorsi perché il piccolo Emanuel è deceduto sul colpo ma ho immediatamente allertato le Autorità e sono sempre stato a loro disposizione recandomi spontaneamente presso la locale caserma dei carabinieri.
Anche per me, la gestione del post-incidente non é semplice…capisco lo stato d’animo dei parenti di un ragazzo morto a 13 anni in un incidente stradale …però convivo anch’io con il rivissuto dell’accaduto, con il rammarico e con il dispiacere ed avevo solo 20 anni.
Nonostante una iniziale ricostruzione dei Carabinieri a me favorevole secondo le cui misurazioni l’urto sarebbe avvenuto nella mia corsia di marcia per invasione dello scooter, ho preferito evitare una battaglia giudiziaria sulle misurazioni e sulle esatte rilevazioni della scatola nera che avrebbe arrecato ulteriori dolori e strascichi alle famiglie coinvolte ed ho preferito assumermi le responsabilità della mia condotta e concordare – anche per rispetto nei confronti del povero Emanuel e permettere il risarcimento ai propri congiunti – la pena con il Pubblico Ministero che ha concesso il proprio parere favorevole sulla scorta di tutti gli elementi della vicenda.
Il patteggiamento della pena, come è noto, non equivale a un’ammissione di colpevolezza, ma solo all’accettazione di una condanna concordata con il pubblico ministero.
Mi è stata riconosciuta anche l’attenuante dell’art. 589, co. 7, cp ovvero che l’evento non è esclusiva conseguenza della mia azione perché “il minore Di Lella Emanuel, in violazione degli articoli 115, 116 e 143 del Codice della Strada, non avendo l’età minima prevista dalla legge ed essendo sprovvisto di patente, conduceva un ciclomotore, non marciando in prossimità del margine destro della propria corsia di marcia”. Da ciò si evince che la colpa dell’incidente non è solo mia ma è stata una tragica fatalità.
Purtroppo tutti i familiari di Emanuel cercano la loro vendetta personale sui social con la mia denigrazione e, nonostante i genitori, i fratelli ed i tre nonni viventi hanno richiesto il risarcimento dei danni a me ed alla mia assicurazione già il 22/8/24, ossia 9 giorni dopo l’evento, hanno messo in atto una serie di comportamenti persecutori e molesti nei confronti miei e dei miei familiari tanto da spingermi a formalizzare una denuncia per stalking nei confronti di alcuni di loro e richiedere l’applicazione del codice rosso.
Una condotta di guida prudenziale, da parte di entrambi, avrebbe sicuramente evitato l’incidente. Ricordo a tutti coloro che si professano cattolici cristiani e che frequentano la Chiesa che la vendetta personale è condannata da Dio che invita al bene e al perdono. Credo sia più giusto e rispettoso vivere questo profondo dolore con il silenzio.
Andrea










